DELIBERAZIONE 11 novembre 2003 - Modifiche e integrazioni al regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa approvato con delibera n. 153/02/CSP. (Deliberazione n. 237/03/CSP)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per i servizi e i prodotti dell'11 novembre 2003; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, ed in particolare l'art. 34; Visto il regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, approvato con delibera n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 agosto 2002, n. 185; Vista la proposta formulata dal gruppo di lavoro istituito con determinazione del segretario generale n. 7/2002 del 2 dicembre 2002; Considerata l'opportunita' di disciplinare il procedimento diretto all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2, della delibera n. 153/02/CSP; Udita la relazione del commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera

Art. 1.

1. Il primo periodo dell'art. 2, comma 1, del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, approvato con delibera n. 153/02/CSP, e' sostituito dal seguente: ´Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, la pubblicazione e diffusione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, comprese le agenzie di stampa, e' corredata, a cura del responsabile del mezzo di comunicazione di massa, da una "nota informativa"ª.

2. Dopo il comma 2 dell'art. 3 del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, approvato con delibera n. 153/02/CSP, e' inserito il seguente

´2-bis. Il documento non reca informazioni o indicazioni relative ai risultati del sondaggio effettuato.ª.

Art. 2.

1. Dopo l'art. 3 del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, approvato con delibera n. 153/02/CSP, e' inserito il seguente art.

3-bis, rubricato ´Attivita' di verificaª

´1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni del presente provvedimento e, verifica, anche mediante il ricorso a soggetti esterni dotati di specifica qualificazione, la completezza e la correttezza della "nota informativa" e del "documento" relativi ai sondaggi di cui siano stati pubblicati e/o diffusi, in tutto o in parte, i risultati. Le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento sono perseguite, d'ufficio o su istanza di parte, dall'Autorita'.

2. Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo, nel caso in cui un mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un sondaggio non corredati dalla nota informativa, completa di tutte le indicazioni previste all'art. 2, comma 1, o con modalita' difformi da quelle stabilite all'art. 2, commi 2, 3 e 4, comunica l'avvio del procedimento al mezzo di comunicazione di massa mediante raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione via fax con avviso di ricevimento.

3. Nella comunicazione di cui al comma 2 sono indicati l'oggetto del procedimento, il termine per la sua conclusione, il termine per presentare le giustificazioni ai sensi del successivo art. 3-ter, comma 2, l'indicazione dell'ufficio e del responsabile del procedimento nonche' una informativa circa la possibilita' di dar corso ad un adeguamento spontaneo alla normativa, ai sensi del successivo art. 3-quaterª.

2. Dopo l'art. 3-bis, come inserito dal precedente comma, e' inserito il seguente art. 3-ter, rubricato ´Termini del procedimentoª

´1. Il termine per l'adozione del provvedimento finale di cui all'art. 4, comma 2, e' di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione d'avvio del procedimento.

2. Entro il termine di ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione d'avvio il mezzo di comunicazione di massa trasmette al dipartimento vigilanza e controllo le proprie giustificazioni in merito ai fatti oggetto del procedimento. Gli elementi di fatto indicati nelle memorie, le deduzioni e i pareri che le parti riterranno opportuno presentare, dovranno trovare puntuale riscontro in documenti probatori da allegare alle memorie stesseª.

3. Dopo l'art. 3-ter, come inserito dal precedente comma, e' inserito il seguente art. 3-quater, rubricato ´Adeguamento spontaneoª

´1. Qualora, successivamente alla...

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