DECRETO 28 aprile 1998 - Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale

DECRETO 28 aprile 1998.

Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 6 marzo 1987, n. 89, che attribuisce al Ministro della sanita' il potere di fissare i criteri tecnici per l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per ottenere la licenza di porto d'armi; Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1994, con il quale sono stati determinati detti requisiti in maniera differenziata in relazione ai diversi tipi di armi, ai diversi impieghi delle stesse ed al loro diverso grado di pericolosita'; Considerato che a seguito dell'emanazione di tale decreto si sono manifestate alcune difficolta' interpretative, vertenti particolarmente sulle disposizioni concernenti l'accertamento dei requisiti visivi; Ritenuta la necessita' di apportare al testo opportune modifiche, sia sotto il profilo tecnicoscientifico che medicolegale e tecnico -procedurale; Sentito il Consiglio superiore di sanita'; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome espresso nella seduta dell'11 dicembre 1997;

Decreta: Art. 1.

I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia, prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed al porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro al volo, prevista dalla legge 18 giugno 1969, n. 323, sono i seguenti: 1) Requisiti visivi: acutezza visiva non inferiore a 8/10 per l'occhio che vede meglio, raggiungibile con lenti sferiche o cilindriche positive o negative di qualsiasi valore diottrico; l'acutezza visiva puo' essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, anche associate ad occhiali.

Per i monocoli (organici e funzionali) l'acutezza visiva deve essere di almeno 8/10, raggiungibile anche con correzione di lenti normali o corneali, o con l'uso di entrambe.

Senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate.

2) Requisiti uditivi: soglia uditiva non superiore a 30dB nell'orecchio migliore, (come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz) o, in alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di sei metri di distanza complessivamente.

Tale requisito puo' essere raggiunto anche con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate.

In caso di valori di soglia superiori a quelli sopra indicati, l'idoneita' e' limitata all'esercizio della caccia in appostamento.

3) Adeguata capacita' funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale, raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma.

4) Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio...

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