Misure fitosanitarie d'emergenza contro la propagazione dell'organismo nocivo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, pubblicato nel supplemento ordinario n. 169/L alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione della Commissione n. 2005/840/CE del 25 novembre 2005 recante modifica e rettifica della decisione n. 2004/4/CE del 22 dicembre 2003 che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d'emergenza contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, causa del marciume bruno della patata, per quanto riguarda l'Egitto;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006;

Decreta:

Art. 1.

Finalita'

  1. Le patate da consumo di Solanum tuberosum L. originarie dell'Egitto possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana a condizione che siano rispettati i requisiti previsti nel presente decreto.

  2. Le patate di cui al comma 1 provengono dalle «zone indenni da organismi nocivi», definite ai sensi dell'art. 2, a condizione che siano rispettate le misure di cui al successivo art. 3, applicabili ai tuberi coltivati in dette zone. A tali fini e' verificato l'elenco delle «zone indenni da organismi nocivi» riconosciute, comprendente i dati di identificazione, comunicato dalla Commissione europea e relativo al riconoscimento da parte dell'Egitto di dette zone.

  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono valide per la campagna d'importazione 2005/2006. Dette misure, inoltre, cessano di essere applicate quando la Commissione U.E. notifica agli Stati i membri che sono state confermate sei intercettazioni del batterio Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith in partite di patate introdotte nella Comunita', e che le intercettazioni hanno dimostrato che il metodo d'identificazione delle «zone indenni da organismi nocivi» o Le procedure di sorveglianza ufficiale in Egitto non sono stati sufficienti a prevenire il rischio di introduzione del batterio in questione nella Comunita'.

    Art. 2.

    Definizioni delle zone di coltivazione delle patate egiziane

  4. Ai fini del presente decreto:

    1. per «zona indenne da organismi nocivi» si intende la zona riconosciuta in Egitto ove sono state prodotte le patate destinate ad essere introdotte nella Comunita' conformemente alle «Norme internazionali FAO per le misure fitosanitarie, n. 4: sorveglianza degli organismi nocivi - condizioni per l'istituzione di zone indenni da organismi nocivi», in particolare il punto 2.3;

    2. per «zona» riconosciuta si intende un «settore» (unita' amministrativa gia' costituita comprendente un gruppo di «bacini») un «bacino» (unita' irrigua) ed essa e' identificata con il suo numero di codice individuale ufficiale.

    Art. 3.

    Requisiti richiesti

  5. Ai fini di quanto disposto all'art. 1 del presente decreto, si devono rispettare le misure d'emergenza seguenti, oltre ai requisiti fissati per le patate nelle parti A e B degli allegati I, II e IV del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, fatta eccezione per i requisiti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 25.8.

  6. Le patate da consumo destinate ad essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana devono essere state in Egitto:

    1. ottenute da patate, di origine comunitaria diretta o ottenute in precedenza da tali patate, prodotte in una «zona indenne da organismi nocivi» riconosciuta secondo quanto disposto all'art. 1 che, immediatamente prima di essere piantate, sono state sottoposte ad analisi ufficiali effettuate secondo il metodo di prove della Comunita' di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2000 per individuare un'eventuale infezione latente e sono risultate indenni dallo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith in tali analisi;

    2. sottoposte a ispezioni ufficiali sul campo durante il ciclo vegetativo per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni; poco prima della raccolta e' prelevato un campione di 500 tuberi per 5 feddan (acri) o un campione di 200 tuberi per feddan (acro) o relativa frazione per i campi di patate piu' piccoli al fine di effettuare esami di laboratorio...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT