COMUNICATO - Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche - Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 - Disciplina della banca depositaria di OICR e di fondi pensione (12° aggiornamento dell''8 maggio 2012). (12A05539)

Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 (Fascicolo «Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche») - 12° aggiornamento dell'8 maggio 2012. (1) 1. Premessa

Con il presente aggiornamento si introduce nella Circolare un nuovo capitolo riguardante la disciplina di vigilanza della banca depositaria di OICR e fondi pensione (Titolo V, Capitolo 6).

Il nuovo capitolo rivisita e aggiorna le disposizioni in materia di banca depositaria. Esso tiene conto delle modifiche apportate all'art. 38 del TUF daldecreto legislativo16 aprile 2012, n. 47, che subordina l'esercizio delle funzioni di banca depositaria a una autorizzazione della Banca d'Italia.

La Consob, secondo quanto previsto dal citato articolo del TUF, ha espresso il proprio parere favorevole.

Le disposizioni sono state sottoposte a consultazione pubblica: sul sito informatico della Banca d'Italia sono disponibili le sintesi dei commenti ricevuti. 2. Principali novita'

Rispetto alle precedenti disposizioni, la nuova disciplina non prevede piu' l'approvazione dei singoli incarichi di banca depositaria, ma un'autorizzazione generale in base alla quale la banca puo' assumere liberamente tali incarichi per le categorie di OICR indicate nell'istanza di autorizzazione (fondi aperti/SICAV, fondi chiusi, fondi immobiliari, fondi speculativi); la successiva estensione ad altre categorie di OICR e' comunicata preventivamente alla Banca d'Italia.

Inoltre, e' stata introdotta una specifica autorizzazione, anch'essa generale, per assumere l'incarico di calcolare il valore delle parti di OICR.

Per quanto riguarda le condizioni per l'autorizzazione, le disposizioni:

razionalizzano i requisiti organizzativi (es.: adeguatezza delle procedure di acquisizione ed elaborazione dei dati necessari alla verifica del calcolo della quota; livello d'integrazione tra archivi e sistemi della banca e quelli della SGR; esistenza di un'unita' operativa dedicata al calcolo del NAV);

richiedono alle banche un'autovalutazione della propria idoneita' a svolgere detti compiti e l'approvazione di un piano di sviluppo delle attivita' relative alla funzione di depositaria.

La nuova disciplina si applica anche alle banche depositarie di fondi pensione, secondo quanto previsto dall'art. 7 deldecreto legislativon. 252/05.

I nuovi procedimenti autorizzativi vanno ad integrare l'elenco dei procedimenti elencati nel provvedimento del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

Si prevede, infine, la pubblicazione sul sito informatico della Banca d'Italia di un elenco delle banche autorizzate ad assumere l'incarico di depositaria o di calcolo del valore delle quote. 3. Disposizioni finali

Le banche che svolgono l'incarico di banca depositaria o di calcolo del valore delle quote dei fondi alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni sono autorizzate a continuare a svolgere le funzioni di depositaria o di calcolo del valore delle quote dei fondi per le categorie di OICR per le quali espletano effettivamente tali incarichi. Tale previsione si applica anche alle banche che svolgono l'incarico di depositaria di fondi pensione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Le banche in parola comunicano alla Banca d'Italia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, l'intenzione di continuare a svolgere l'incarico di banca depositaria o di calcolo del valore della quota e le categorie di OICR e di fondi pensione per le quali espletano effettivamente tali incarichi. Esse sono iscritte nell'elenco delle banche autorizzate. 4. Abrogazioni

Dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, il Capitolo 5 (Assunzione dell'incarico di banca depositaria) del Titolo V delle Istruzioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999) e' abrogato. 5. Entrata in vigore

Le presenti disposizioni si applicano dal giorno di entrata in vigore del citato decreto legislativon. 47/2012 (13 maggio 2012).

Le stesse verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

(1) Il testo dell'aggiornamento e' disponibile sul sito informatico della Banca d'Italia all'indirizzo http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizion i/vigprud.

TITOLO V
Capitolo 6

Banca depositaria di OICR e di fondi pensione

Sezione I

Disposizioni di carattere generale

  1. Premessa

Il Testo unico della finanza (articoli 36, 38 e 50) affida alla banca depositaria compiti di primaria importanza per la tutela dei partecipanti degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).

In particolare, la banca depositaria provvede: alla custodia dei beni dell'OICR; all'accertamento della legittimita' dell'emissione e del rimborso delle parti dell'organismo; all'accertamento della correttezza del calcolo del valore delle parti dell'OICR o, su incarico della SGR o della SICAV, provvede essa stessa a tale calcolo; alla verifica che la destinazione dei redditi dell'OICR sia conforme alla legge, al regolamento e alle prescrizioni dell'organo di vigilanza; alle operazioni di conversione, frazionamento o raggruppamento dei certificati rappresentativi di parti dell'OICR; all'accertamento che nelle operazioni del fondo la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso; all'esecuzione delle istruzioni della SGR o della SICAV se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza.

In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dallo svolgimento della sua funzione, la banca depositaria e' responsabile nei confronti dell'OICR e dei partecipanti di ogni pregiudizio da essi subito.

La Banca d'Italia autorizza l'esercizio delle funzioni di banca depositaria e di calcolo del valore delle parti degli OICR al ricorrere delle condizioni stabilite dalla presente disciplina, emanata sentita la Consob.

La medesima disciplina prevista per la banca depositaria di OICR si applica anche alle depositarie dei fondi pensione, ai sensi della relativa normativa di settore (2)

Le presenti disposizioni di vigilanza disciplinano: le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di banca depositaria di OICR (Sezione II); le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico di calcolare il valore delle quote di OICR (Sezione IV); la valutazione della permanenza dei requisiti di...

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