LEGGE 9 agosto 1954, n. 645 - Provvidenze straordinarie a favore dell'edilizia scolastica nonche' nuova misura delle tasse per gli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e disposizioni sugli esoneri dal pagamento delle tasse stesse e Istituzione di borse di studio

Coming into Force01 Settembre 1954
Enactment Date09 Agosto 1954
Published date17 Agosto 1954
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1954/08/17/054U0645/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.187 del 17-08-1954
TITOLO I PROVVEDIMENTI STRAORDINARI A FAVORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Misura dei contributi - Enti ammessi al godimento).

Sono autorizzati il limite d'impegno di lire 1500 milioni per l'esercizio 1954-55, comprensivi degli 800 milioni autorizzati con l'art. 6, lettera d) della legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo, e il limite d'impegno annuo di lire 1.500.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1955-50 al 1963-64 per la corresponsione, da parte del Ministero dei lavori pubblici agli Enti obbligati, di contributi trentacinquennali nelle seguenti misure sulla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento principale di edifici scolastici:

  1. del sei per cento per le scuole materne e dell'obbligo (elementare e dell'avviamento) nel Mezzogiorno e nelle Isole;

  2. del sei per cento per le scuole materne e dell'obbligo (elementare e dell'avviamento) nei Comuni, frazioni di Comuni e sedi scolastiche situati in territori diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), quando il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno e con quello per il tesoro, abbia riconosciuto che la loro condizione possa considerarsi similare a quella del Mezzogiorno e delle Isole;

  3. del cinque per cento per le scuole materne e dell'obbligo (elementare e dell'avviamento) nel restante territorio della Repubblica;

  4. del quattro per cento per le altre scuole.

I benefici, previsti nel precedente comma, possono essere concessi anche ai Comuni che, pur non essendovi obbligati, intendono costruire edifici ad uso di scuole legalmente riconosciute, quando nei Comuni stessi non esista scuola del medesimo ordine e tipo.

I Comuni di cui alle lettere a) e b) sono autorizzati a contrarre mutui per fruire dei benefici della presente legge anche in deroga al disposto dell'art. 333 della legge 3 marzo 1934, n. 383.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art 2.

(Stanziamento in bilancio).

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal precedente articolo saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi dal 1954-55 al 1998-99.

Le somme predette saranno ripartite regionalmente in proporzione alle aule scolastiche mancanti.

Art 3.

(Garanzia prestata dallo Stato).

Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del precedente art. 1, i mutui richiesti sono garantiti dallo Stato.

In relazione alla garanzia prestata dallo Stato ai sensi del comma precedente il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dei Comuni alle scadenze stabilite, dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo preventivo di escussione del debitore da parte dell'istituto mutuante, provvedera' ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito all'Istituto mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti dei Comuni.

Art 4.

(Presentazione delle domande di contributo Programma delle opere da eseguire).

Le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui alla presente legge debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, per tramite del provveditore agli studi, entro il 30 settembre di ogni anno.

Le domande devono essere accompagnate da una relazione atta a dimostrare la necessita' dell'opera e il numero delle aule e degli eventuali alloggi occorrenti.

Il Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa col Ministro per i lavori pubblici, stabilisce, in base alle domande presentate ai sensi del presente articolo, il programma delle opere da eseguire, dando la precedenza a quelle relative alle scuole di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1.

Le domande presentate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della leggi 3 agosto 1949, n. 589, modificata con legge 15 febbraio 1953, n. 184, sono valide per

l'ammissione ai contributi previsti dall'art. 1 della presente

legge. Gli Enti, per i quali il Ministero dei lavori pubblici in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ha emesso l'impegno di contributo ma non ancora il decreto Ministeriale, sono parimenti ammessi, su loro richiesta, a godere dei maggiori benefici, intendendosi integrati con le disponibilita' della presente legge i fondi ad essi assegnati.

Art 5.

(Espletamento delle pratiche e progettazione).

Le Prefetture e gli Uffici del genio civile sono autorizzati ad espletare, secondo la rispettiva competenza, le pratiche necessarie per la concessione del contributo e del mutuo e la progettazione delle opere occorrenti per la costruzione dell'edificio scolastico ove ne vengano richiesti da Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.

Nel caso che l'Ufficio del genio civile non sia in condizione di provvedere direttamente alla compilazione del progetto puo' affidarne l'incarico ad un libero professionista.

Alla spesa relativa si provvede con la percentuale per spese tecniche prevista per l'esecuzione dell'opera.

Art 6.

(Approvazione dei progetti).

L'approvazione dei progetti e la concessione dei contributi assegnati in applicazione della presente legge hanno luogo, in conformita' dei programmi di cui al precedente art. 4, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche ai sensi dell'art. 7 della legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Art 7.

(Integrazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei Provveditorati alle opere pubbliche).

Il capo del Servizio centrale per l'edilizia scolastica del Ministero della pubblica istruzione e' compreso fra i membri che, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni, fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il provveditore agli studi competente per territorio e' chiamato a partecipare alle riunioni dei Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle opere pubbliche, quando siano trattati argomenti attinenti all'edilizia scolastica.

Art 8.

(Giudizio sull'idoneita' delle aree Modalita' per la compilazione dei progetti).

Il giudizio sull'idoneita' delle aree, su cui dovranno sorgere gli edifici da costruire con i contributi assegnati in applicazione della presente legge, e' dato dall'ingegnere capo...

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