LEGGE 14 novembre 1962, n. 1610 - Provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprieta in favore della piccola proprieta' rurale

Coming into Force14 Dicembre 1962
Published date29 Novembre 1962
Enactment Date14 Novembre 1962
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1962/11/29/062U1610/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.304 del 29-11-1962
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Ambito di applicazione della legge

Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano ai trasferimenti di fondi rustici e annessi fabbricati situati in Comuni classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, qualunque sia la loro estensione e il reddito delle particelle fondiarie.

Le suddette disposizioni si applicano anche ai trasferimenti di fondi rustici e annessi fabbricati, situati in altri Comuni, quando il loro reddito dominicale non superi complessivamente le lire 36 mila.

Art 2.

Regolarizzazione fiscale dei trasferimenti

Per i fondi di cui all'articolo precedente, ove si verifichino le condizioni previste nel successivo articolo 3, i trasferimenti immobiliari che non siano stati trascritti ne' regolarizzati agli effetti del bollo e del registro andranno esenti, all'atto della loro regolarizzazione, dalle tasse, imposte ed altri gravami, comprese le sovrattasse e pene pecuniarie, dipendenti dalle leggi sulle imposte e tasse di successione, di registro, di bollo e ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori.

Art 3.

Beneficiari della legge

Puo' beneficiare delle agevolazioni della presente legge, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1, chi provi di possedere il fondo in forza di un titolo idoneo da almeno due anni antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge, oppure di essere da oltre venti anni nel pacifico e continuato possesso del fondo, per il quale intende ottenere il riconoscimento di proprieta'.

Art 4.

Procedimento e gravami

Nei casi previsti dagli articoli precedenti puo' essere inoltrata istanza di riconoscimento di proprieta' a mezzo ricorso al pretore del luogo in cui e' situato il fondo.

Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica dei documenti sui quali si fonda e dei mezzi di prova che si propongono ai fini dell'accertamento del possesso.

L'istanza e' resa nota mediante affissione, per novanta giorni, all'albo del Comune, in cui sono situati i fondi per i quali viene richiesto il riconoscimento del diritto di proprieta', e all'albo della pretura, ed e' pubblicata per estratto, per una sola volta, nel foglio annunzi legali della Provincia. Nelle due...

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