LEGGE 14 agosto 1971, n. 822 - Provvidenze a favore del porto di Trieste

Coming into Force30 Ottobre 1971
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1971/10/15/071U0822/ORIGINAL
Enactment Date14 Agosto 1971
Published date15 Ottobre 1971
Official Gazette PublicationGU n.262 del 15-10-1971
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1967, n. 589, e' sostituito dal seguente:

"Esso e' ente pubblico economico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile".

Art 2.

Il numero 13 dell'articolo 3 della legge 9 luglio 1967, n. 589, e' sostituito dal seguente:

"provvedere alle spese necessarie per il disimpegno delle attribuzioni sopra indicate, escluse quelle per i servizi idrici, di pulizia e di illuminazione e per la manutenzione dei beni demaniali marittimi di cui al precedente numero 4, che restano a carico dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed escluse, altresi', quelle relative all'esercizio ferroviario portuale, e cioe' le operazioni di scalo, le manovre ferroviarie, la manutenzione ed illuminazione degli impianti ferroviari, che sono a carico dell'Amministrazione ferroviaria".

Art 3.

Il primo comma dell'articolo 25 della legge 9 luglio 1967, n. 589, e' sostituito dal seguente:

"Con apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione del Ministero della marina mercantile, saranno stabiliti la consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, e di quiescenza e di previdenza del personale - compreso il direttore generale - comunque necessario alle esigenze funzionali dell'Ente".

Art 4.

E' autorizzata la concessione a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste di un contributo straordinario di lire 2.200 milioni per l'anno 1971.

Sul contributo previsto dal comma precedente, lire 1.240 milioni saranno destinate al ripianamento del disavanzo accertato nella cessata gestione dell'azienda portuale dei magazzini generali di Trieste.

Art 5.

Il contributo annuo a carico dello Stato a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste, di cui all'articolo 4 della legge 9 luglio 1967, n. 589, e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1971, da lire 1.500 milioni a lire 2.300 milioni.

Art 6.

Le navi che compiono nel porto di Trieste operazioni di commercio possono essere assoggettate dall'Ente porto al...

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