DISPOSIZIONE 22 luglio 2002 - Provvedimento di modifica della disciplina del fondo della liquidazione

IL GOVERNATORE

Visto l'art. 69, commi 2 e 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Ravvisata la necessita', ai fini del contenimento del rischio sistemico, di assicurare la garanzia della liquidazione anche per i contratti aventi a oggetto certificates, quote di fondi comuni di investimento aperti e azioni delle SICAV, ammessi alle negoziazioni in Borsa e nel Nuovo mercato; D'intesa con la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; Dispone

  1. Il provvedimento 16 giugno 1999, che disciplina l'istituzione e il funzionamento del fondo di garanzia della liquidazione e' modificato come segue.

Nel preambolo, il periodo "Ravvisata la necessita', ai fini del contenimento del rischio sistemico, di assicurare la garanzia della liquidazione dei contratti aventi a oggetto azioni, obbligazioni convertibili, warrant, covered warrant e certificati rappresentativi di quote di fondi mobiliari e immobiliari chiusi, negoziati anche nei mercati di nuova istituzione;" e' sostituito dal seguente

"Ravvisata la necessita', ai fini del contenimento del rischio sistemico, di assicurare la garanzia della liquidazione dei contratti, conclusi anche al di fuori dei mercati regolamentati, aventi a oggetto azioni, obbligazioni convertibili, warrant, covered warrant, certificates e quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, ammessi alle negoziazioni in Borsa o nel Nuovo Mercato;".

Il comma 1 dell'art. 1 e' sostituito dal seguente

"E' istituito un fondo di garanzia della liquidazione destinato esclusivamente a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione dei contratti aventi ad oggetto azioni, obbligazioni convertibili, warrant...

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