PROVVEDIMENTO 8 novembre 2022 - Iscrizione del nome «Castagna di Roccamonfina» (IGP) nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (22A06503)
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed in particolare l'art. 4, comma 2 e gli artt. 14, 16 e 17
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari
Considerato che, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 285/3 del 7 novembre 2022 e' stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2126 della Commissione del 31 ottobre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Castagna di Roccamonfina» (IGP)
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il relativo disciplinare di produzione affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale
Provvede:
alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della IGP «Castagna di Roccamonfina» nella stesura risultante a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 285/3 del 7 novembre 2022 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2126 della Commissione del 31 ottobre 2022.
I produttori che intendono porre in commercio la IGP «Castagna di Roccamonfina» sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 8 novembre 2022
Il dirigente: Cafiero
Disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta
(IGP)
Castagna di Roccamonfina
Articolo 1
Denominazione
L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Castagna di Roccamonfina» e' riservata ai frutti allo stato fresco, pelati, essiccati in guscio ed essiccati sgusciati interi, della specie Castanea Sativa Mill. (castagna europea) che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal reg. UE n. 1151/2012 e dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Caratteristiche del prodotto
L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Castagna di Roccamonfina» e' riservata ai frutti appartenenti alle cultivar Primitiva (o Tempestiva), Napoletana (o Riccia, o Riccia Napoletana), Mercogliana (o Marrone), Paccuta e Lucente (o Lucida), coltivati nell'area di cui all'articolo 3.
All'atto dell'immissione al consumo il prodotto deve rispondere alle caratteristiche di seguito riportate:
-
Castagne allo stato fresco:
frutto: di forma asimmetrica tendenzialmente globosa, di pezzatura media
calibratura: non piu' di 110 frutti per kg di prodotto fresco selezionato e/o calibrato
parte commestibile: minimo 83%
pericarpo: massimo 17% sul totale frutto, di colore marrone bruno, con strie piu' scure ma poco evidenti, di spessore sottile e di consistenza tenace
seme: di colore bianco latteo, con consistenza tendenzialmente croccante, di sapore mediamente dolce e delicato
composizione chimica della parte commestibile:
acqua: 51 - 57 %
proteine: 2,3 - 3,3 g/100g
carboidrati totali: 38 - 46 g/100g
lipidi: 1,5 - 2,3 g/100g
episperma: sottile, di colore marrone, poco approfondito nel seme, mediamente aderente
sulla presenza di frutti bacati, deformati, ammuffiti, raggrinziti valgono i limiti di tolleranza di cui alle norme generali di commercializzazione degli ortofrutticoli freschi e trasformati
(Allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 543/2011).
-
Castagne essiccate in guscio:
di forma asimmetrica, tendenzialmente globosa, consistenza tendenzialmente morbida, sapore del frutto sbucciato dolce
calibratura: non piu' di 250 frutti per kg
composizione chimica della parte commestibile:
acqua: non superiore al 15 %
proteine: 4,4 - 5,4 g/100g
carboidrati totali: 60 - 65 g/100g
lipidi: 3 - 3,5 g/100g
resa in secco del prodotto in guscio: non superiore al 50% in peso
pericarpo: di spessore sottile e consistenza tenace
sulla presenza di frutti bacati, deformati, ammuffiti, raggrinziti valgono i limiti di tolleranza di cui alle norme generali di commercializzazione degli ortofrutticoli freschi e trasformati
(Allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 543/2011)..
Il prodotto deve essere immune da infestazione attiva di qualsiasi natura.
-
Castagne essiccate sgusciate intere:
di forma globosa, consistenza tendenzialmente morbida, sapore dolce
calibratura: non piu' di 300 frutti per kg
umidita' nel frutto secco intero: non superiore al 15 %
resa in secco prodotto sgusciato: non superiore al 50% in peso
sulla presenza di frutti bacati, deformati, ammuffiti, raggrinziti valgono i limiti di tolleranza di cui alle norme generali di commercializzazione degli ortofrutticoli freschi e trasformati
(Allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 543/2011)..
Il prodotto deve essere immune da infestazione attiva di qualsiasi natura.
-
Castagne pelate intere:
di forma globosa, consistenza tendenzialmente croccante, sapore dolce
calibratura: non piu' di 200 frutti per kg
presenza di episperma sui frutti: non piu' del 3%
presenza di frutti bacati o ammuffiti: non piu' del 2%
presenza di frutti bruciati: non piu' del 5%.
Articolo 3
Zona di produzione
La zona di produzione della I.G.P. «Castagna di Roccamonfina», di cui al presente disciplinare, comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di: Caianello, Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Roccamonfina, Sessa Aurunca, Teano, Tora e Piccilli, tutti appartenenti alla Provincia di Caserta.
Articolo 4
Prova dell'origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione degli agricoltori e dei condizionatori, nonche' attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi...
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