PROVVEDIMENTO 8 novembre 2022 - Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Garda» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996. (22A06460)

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

della direzione generale per la promozione

della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari

Visto l'art. 53, par. 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117 che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6 cosi' come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti

Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 322 del 15 novembre 1996, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Garda»

Vista la domanda di modifica temporanea del disciplinare di produzione del Garda DOP, presentata dal Consorzio di tutela olio extravergine di oliva Garda con la quale il Consorzio ha chiesto la modifica dell'art. 5, punto 5.3 del disciplinare di produzione

Viste le determinazioni delle Regioni Veneto n. 0502789 del 28 ottobre 2022, Lombardia n. M1.2022.0208855 del 3 novembre 2022 e della Provincia autonoma di Trento S174/U061/2020 /9/415-09, che hanno ufficialmente riconosciuto la necessita' per l'annata 2022 di poter produrre sino a 7500 kg massimo per ettaro

Considerato che, dalla relazione tecnica e dai provvedimenti delle Regioni Veneto, della Regione Lombardia e della Provincia autonoma di Trento emerge con chiarezza che l'andamento climatico eccezionale dell'anno 2022 ha comportato un significativo aumento della produzione di olive per ettaro nella zona geografica di produzione del DOP Garda

Considerato che il...

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