PROVVEDIMENTO 7 aprile 2021 - Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Radicchio Rosso di Treviso» registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996. (21A02205)

IL DIRETTORE GENERALE

per la promozione della qualita'

agroalimentare e dell'ippica

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari

Visto il regolamento reg. CE n. 1263 del 1º luglio 1996 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, l'indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso»

Considerato che, e' stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra

Considerato che, con regolamento UE) 2021/550 della Commissione del 26 marzo 2021, e' stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento UE) 2021/550 della Commissione del 26 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L 111 del 31 marzo 2021.

I produttori che intendono porre in commercio l'Indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 7 aprile 2021

Il direttore generale: Gerini

Disciplinare di produzione della indicazione

geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso» - di seguito indicata con la sigla I.G.P. - e' riservata al Radicchio Rosso del tipo tardivo e precoce che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Le colture destinate alla produzione della I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso» devono essere costituite da piante della famiglia delle composite - specie Cichorium intybus L. - varieta' silvestre, che comprende i tipi tardivo o precoce. Caratteristiche del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo il radicchio contraddistinto dall'I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso» deve presentare le caratteristiche di seguito indicate.

  1. «Radicchio Rosso di Treviso» tardivo:

    1. aspetto: germogli regolari, uniformi e dotati di buona compattezza

      foglie serrate, avvolgenti che tendono a chiudere il cespo nella parte apicale

      cespo corredato di una porzione di radice fittonante perfettamente toilettata e di lunghezza proporzionale alla dimensione del cespo, comunque non superiore a 6 cm

    2. colore: lembo fogliare rosso vinoso intenso con nervature secondarie appena accennate

      costola dorsale (nervatura principale) bianca

    3. sapore: costola dorsale di sapore gradevolmente amarognolo e croccante nella consistenza

    4. calibro: (dei cespi) peso minimo 100 g, diametro minimo al colletto 3 cm, lunghezza (senza fittone) 10-25 cm.

      I cespi di calibro inferiore del «Radicchio Rosso di Treviso» tardivo possono essere destinati esclusivamente alla trasformazione.

      Il profilo merceologico del «Radicchio Rosso di Treviso» tardivo e' cosi' definito:

      perfetto grado di maturazione

      spiccata colorazione rosso-brillante del lembo fogliare

      nervatura principale di color bianco

      buona consistenza del cespo

      pezzatura medio-grande

      uniformita' nel calibro e nella lunghezza dei cespi

      toilettatura precisa - raffinata - priva di sbavature

      fittone proporzionato al cespo e non piu' lungo di 6 cm.

  2. «Radicchio Rosso di Treviso»...

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