PROVVEDIMENTO 5 giugno 2019 - Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. (Provvedimento n. 146). (19A04879)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la partecipazione del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito «regolamento»);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito il «codice») come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679»;

Viste le autorizzazioni generali adottate ai sensi degli articoli 26 e 40 del codice;

Considerato che gli articoli 26 e 40 del codice sono stati abrogati dall'art. 27, comma 1, lettera a), n. 2), del citato decreto legislativo n. 101/2018;

Considerato che l'art. 21 del decreto legislativo n. 101/2018, in attuazione delle disposizioni del regolamento, ha demandato al Garante il compito di individuare, con proprio provvedimento di carattere generale, le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali gia' adottate, relative alle situazioni di trattamento di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 2, lettera b) e 4, nonche' al Capo IX, del regolamento, che risultano compatibili con le disposizioni comunitarie e il decreto medesimo che ha novellato il codice, provvedendo, altresi', al loro aggiornamento ove occorrente;

Ritenuto di dare attuazione al citato art. 21 del decreto legislativo n. 101/2018 a mezzo del presente provvedimento, che produce effetti fino all'adozione, per le parti di pertinenza, delle regole deontologiche e delle misure di garanzia di cui agli articoli 2-quater e 2-septies del codice;

Rilevato che l'autorizzazione generale al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici n. 7/2016, alla luce della disciplina applicabile ai medesimi dati contenuta nel regolamento e nel codice (art. 10 del regolamento;

art. 2-octies del codice e art. 21 del decreto legislativo n. 101/2018), ha cessato di produrre effetti giuridici alla data del 19 settembre...

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