PROVVEDIMENTO 23 novembre 2020 - Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Asparago verde di Altedo» registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 492 del 18 marzo 2003. (20A06566)
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari
Visto il regolamento (CE) n. 492/2003 della Commissione del 18 marzo 2003 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, l'indicazione geografica protetta «Asparago verde di Altedo»
Considerato che, e' stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta di cui sopra
Considerato che, con regolamento (UE) n. 1738/2020 della Commissione del 16 novembre 2020, e' stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della I.G.P. «Asparago verde di Altedo», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale
Provvede:
Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta «Asparago verde di Altedo», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento
(UE) n. 1738/2020 della Commissione del 16 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L 392 del 23 novembre 2020.
I produttori che intendono porre in commercio l'indicazione geografica protetta «Asparago verde di Altedo», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 23 novembre 2020
Il dirigente: Polizzi
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
ASPARAGO VERDE DI ALTEDO
IGP
Art. 1.
Nome del prodotto
L'indicazione geografica protetta «Asparago verde di Altedo» e' riservata all'asparago verde che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel regolamento UE n. 1151/2012 e dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Descrizione del prodotto
Le cultivar idonee alla produzione dell'«Asparago verde di Altedo» sono:
Eros
Marte
Franco
Giove
Ercole,
Vittorio
Athos.
Possono essere destinate alla produzione dell'«Asparago verde di Altedo» altre cultivar presenti negli impianti fino a un massimo del 20%.
Possono essere utilizzati, esclusivamente per la trasformazione e fregiarsi dell'IGP «Asparago verde di Altedo», i turioni che rispettano tutti i requisiti richiesti dal disciplinare di produzione ad eccezione dei requisiti di categoria e forma. Tali turioni non possono essere destinati al consumatore finale.
Per la produzione dell'Asparago verde di Altedo e' consentito l'utilizzo anche di altre cultivar di asparago derivanti dalla ricerca varietale a condizione che ne sia dimostrata, attraverso prove sperimentali e documentali, la conformita' del metodo di ottenimento e delle caratteristiche qualitative dell'ortaggio al presente disciplinare di produzione. L'utilizzo di queste cultivar per la produzione dell'Asparago verde di Altedo deve essere preventivamente comunicato e valutato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che potra' acquisire allo scopo il parere tecnico dell'organismo di controllo o di altro soggetto.
Art. 3.
Delimitazione della zona geografica di produzione
L'«Asparago verde di Altedo» deve essere prodotto esclusivamente nell'ambito delle seguenti zone:
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