PROVVEDIMENTO 2 luglio 2015 - Misure di sicurezza e modalita' di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche. (Provvedimento n. 393). (15A05952)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice);

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (di seguito Cad);

Considerate le peculiari caratteristiche delle banche dati delle amministrazioni pubbliche, contraddistinte, in particolare, dall'ingente mole di dati trattati, dalla delicatezza delle informazioni ivi contenute e dalla molteplicita' di soggetti autorizzati ad accedervi, nonche' l'esigenza di garantire costantemente l'esattezza, l'integrita' e la disponibilita' dei dati personali ivi contenuti non solo in relazione alle c. d. basi dati di interesse nazionale (art. 60 del Cad), unitamente agli specifici rischi di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito;

Ritenuto necessario assoggettare il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle predette banche dati all'obbligo di comunicazione al Garante del verificarsi di violazioni dei dati o incidenti informatici (accessi abusivi, azione di malware) che, pur non avendo un impatto diretto su di essi, possano comunque esporli a rischi di violazione;

Ritenuto, pertanto, che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 debbano comunicare al Garante, entro quarantotto ore dalla conoscenza del fatto, tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici che possano avere un impatto significativo sui dati personali contenuti nelle proprie banche dati (c.d. data breach) e che tali comunicazioni devono essere redatte secondo lo schema riportato nell'Allegato 1 al presente provvedimento e inviate tramite posta elettronica o posta elettronica certificata all'indirizzo: databreach.pa@pec.gpdp.it;

Vista, inoltre, la nuova formulazione dell'art. 58, comma 2, del Cad, cosi' come modificato dall'art. 24-quinquies, comma 1, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in vigore dal 19 agosto 2014, la quale ha previsto che «le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle...

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