PROVVEDIMENTO 18 novembre 2020 - Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Casciotta d'Urbino» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996. (20A06473)
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari
Visto il regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Casciotta d'Urbino»
Considerato che, e' stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra
Considerato che, con regolamento (UE) n. 1719/2020 della Commissione dell'11 novembre 2020, e' stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della D.O.P. «Casciotta d'Urbino», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale
Provvede:
Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Casciotta d'Urbino», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 1719/2020 della Commissione dell'11 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L 386 del 18 novembre 2020.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Casciotta d'Urbino», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 18 novembre 2020
Il dirigente: Polizzi
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA.
Casciotta d'Urbino
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Casciotta d'Urbino» e' riservata esclusivamente al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Caratteristiche del prodotto
All'atto della sua immissione al consumo la «Casciotta d'Urbino» D.O.P. si presenta con le seguenti caratteristiche:
forma: cilindrica a scalzo basso con facce arrotondate
dimensioni: il diametro e' compreso fra 12 e 16 cm con altezza dello scalzo da 5 cm a 9 cm
peso variabile da 800 g a 1200 g in relazione alle...
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