PROVVEDIMENTO 18 novembre 2020 - Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Peperoni di Senise» registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996. (20A06472)
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari
Visto il regolamento (CE) n. 1263/1996 della Commissione del 1º luglio 1996 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la indicazione geografica protetta «Peperone di Senise»
Considerato che, e' stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra
Considerato che, con regolamento (UE) n. 1718/2020 della Commissione dell'11 novembre 2020, e' stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della I.G.P. «Peperoni di Senise», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:
Provvede:
Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Peperoni di Senise», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 1718/2020 della Commissione dell'11 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L 386 del 18 novembre 2020.
I produttori che intendono porre in commercio la indicazione geografica protetta «Peperoni di Senise», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 18 novembre 2020
Il dirigente: Polizzi
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
PEPERONI DI SENISE
Art. 1.
L'indicazione geografica protetta «Peperoni di Senise» e' riservata ai peperoni che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
La denominazione «Peperoni di Senise» e' riservata a tre tipi morfologici:
tipo «APPUNTITO»
tipo «TRONCO»
tipo «UNCINO»
facenti parte della medesima popolazione prevista dal disciplinare di produzione.
Si precisa che quello «appuntito» e' il tipo prevalente.
Art. 3.
Le zone di produzione dei «Peperoni di Senise» sono individuate nelle aree limitrofe al Comune di Senise che comunque si affacciano per gran parte sulla Valle del Sinni: Francavilla S.S., Chiaromonte, Valsinni, Colobraro, Tursi, Noepoli, San Giorgio Lucano
e sull'Agri: Sant'Arcangelo, Roccanova, Tursi, Montalbano Jonico e Craco.
La zona di produzione e' cosi' delimitata:
a partire dall'inserzione del Frida col fiume Sinni, si individuano per Francavilla sul Sinni, le aree golenali comprese fra la S.S. Sinnica e l'argine sulla sponda destra del Sinni fino al Rubbio
per Chiaromonte, i terreni golenali a partire dal fosso
Armirosse
e compresi tra la stradella comunale
Chiaromonte-Sinnica
e l'argine sulla sponda sinistra del fiume Sinni, nonche' i terreni golenali siti sulla destra del torrente Serrapotamo in localita' «Ischitella» di Chiaromonte
per Senise, il territorio si identifica con le aree servite dagli impianti irrigui del Consorzio di bonifica «Alta Val d'Agri»
(aree golenali di recupero sulla sponda destra e sinistra del fiume Sinni impianto Sicileo, Visciglio, Massanova, Piano delle maniche...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA