PROVVEDIMENTO 18 gennaio 2024 - Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Abruzzo indette per il giorno 10 marzo 2024. (Documento n. 3). (24A00331)

(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 18 gennaio 2024) LA COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi Premesso che con decreto del presidente della giunta regionale dell'Abruzzo n. 84 del 19 ottobre 2023, sono stati convocati per il giorno 10 marzo 2024 i comizi per l'elezione del presidente della giunta regionale e per il rinnovo del consiglio regionale della Regione Abruzzo Visti: a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 4 del testo unico per fornitura dei servizi media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 c) l'art. 1 dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche d) l'art. 1 comma 4, della vigente Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai, nonche' gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003 e) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni f) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante:«Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni» g) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante «Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale» h) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario» i) lo statuto della Regione Abruzzo promulgato dal Presidente del Consiglio regionale il 28 dicembre 2006 j) la legge regionale dell'Abruzzo 2 aprile 2013, n. 9, recante«Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale» k) la legge regionale 26 luglio 2013, n. 16, recante«Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7» l) la legge regionale 5 novembre 2013, n. 29 recante «Norme in materia di procedura elettorale. Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 e alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7» Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni» Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione» Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi» Visto il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'art. 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108 Visto l'art. 10, commi 1 e 2, lettera f), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni Dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito: Art. 1 Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla consultazione per l'elezione del presidente della giunta regionale e per il rinnovo del consiglio regionale della Regione Abruzzo fissata per la data di cui in premessa e si applicano nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione. 2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1. 3. Le trasmissioni RAI relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente nelle sedi regionali, sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale. Art. 2 Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale 1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI per la consultazione elettorale nella regione interessata ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito: a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parita' tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'art. 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'art. 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'art. 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti b) i messaggi politici autogestiti, di cui...

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