PROVVEDIMENTO 18 aprile 2019 - Provvedimento in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica. (Provvedimento n. 96). (19A02800)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito «Regolamento»);

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito «Codice»);

Visti gli articoli 57, par. 1, lettera b) e d) del regolamento e 154, comma 1, lettera f) e g) del codice in merito al compito attribuito al Garante di promuovere la consapevolezza e di favorire la comprensione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti in relazione ai trattamenti, nonche' agli obblighi imposti ai titolari ed ai responsabili del trattamento;

Vista la dichiarazione 2/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati personali sull'uso di dati personali nel corso di campagne politiche, adottata il 13 marzo 2019;

Esaminata la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

Premesso: 1. Finalita' del provvedimento. Le iniziative di propaganda elettorale e di comunicazione politica, collegate a consultazioni elettorali o referendarie o alla selezione di candidati alle elezioni, costituiscono un momento particolarmente significativo della partecipazione alla vita democratica (art. 49 Cost.). Il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, in tale contesto, e' pertanto essenziale per mantenere la fiducia dei cittadini e garantire il regolare svolgimento in tutte le fasi delle consultazioni elettorali. Anche per tali ragioni, in considerazione dei potenziali rischi che l'uso illecito dei dati personali puo' comportare per i processi elettorali e la democrazia, lo stesso legislatore europeo ha di recente previsto «sanzioni pecuniarie nei casi in cui i partiti politici europei o le fondazioni politiche europee sfruttino le violazioni delle norme in materia di protezione dei dati al fine di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento europeo» (v. regolamento UE, Euratom n. 1141/2014, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, come modificato dal regolamento UE, Euratom 2019/493 del 25 marzo 2019). Pertanto, in vista delle prossime consultazioni, anche alla luce del nuovo quadro normativo introdotto dal regolamento e dal codice, il Garante invita tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel contesto delle elezioni e delle campagne politiche, alla puntuale osservanza dei principi vigenti in materia di protezione dei dati ed evidenzia la necessita' di garantire agli interessati l'esercizio dei propri diritti (articoli 5;

15-22, regolamento). Inoltre, il Garante richiama l'attenzione sui principali casi nei quali partiti, organismi politici, comitati di promotori e sostenitori nonche' singoli candidati, possono utilizzare i dati personali degli interessati per iniziative di propaganda nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali degli interessati (art. 1, par. 2, regolamento). Di seguito sono evidenziati, distintamente ai paragrafi 2 e 3, i presupposti di liceita' del trattamento dei dati nell'ambito dell'attivita' elettorale (consenso, legittimo interesse e altri presupposti). 2. Presupposti di liceita' del trattamento: dati utilizzabili con il consenso. In linea generale, il trattamento dei dati nell'ambito sopra descritto puo' essere effettuato, a garanzia dei diritti e delle liberta' degli interessati, sulla base di alcuni presupposti di liceita', fra i quali la previa acquisizione del consenso di quest'ultimi, che deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile (articoli 6, par. 1, lettera a) e 7, regolamento), nonche' esplicito ove il trattamento riguardi categorie particolari di dati (art. 9, par. 2, lettera a), regolamento). Il consenso pertanto deve essere richiesto con formulazione specifica e distinta rispetto alle ulteriori eventuali finalita' del trattamento, quali, ad esempio, quelle di marketing;

di profilazione;

di comunicazione a terzi per le loro finalita' promozionali oppure di profilazione di tali distinti soggetti. Lo stesso inoltre deve essere documentabile (ad es. per iscritto o su supporto digitale), ossia il titolare deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei suoi dati (v. articoli 5, par. 2 e 7, par. 1, regolamento). Di seguito sono evidenziati i casi in cui e' possibile trattare i dati degli interessati, con il consenso di cui sopra: A) iscritti ad organismi associativi a carattere non politico Enti, associazioni ed organismi (ad es. associazioni sindacali, professionali, sportive, di categoria, etc.) che non perseguono esplicitamente scopi di natura politica, possono trattare i dati dei propri iscritti per realizzare iniziative di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica - in qualita' di titolari del trattamento - soltanto qualora acquisiscano il consenso dell'interessato, e previa indicazione in modo chiaro nell'informativa dell´intenzione di utilizzare i dati personali degli aderenti al predetto scopo (articoli 6, par. 1, lettera a);

9, par. 2, lettera a) e 13 regolamento). In ragione di quanto sopra, l´informativa deve essere predisposta in modo tale da lasciare agli aderenti la possibilita' di fornire o meno, in piena liberta' e consapevolezza, consensi specifici, autonomi e differenziati rispetto alle ordinarie finalita' perseguite dal titolare, volti a permettere l´utilizzo delle informazioni che li riguardano in relazione alla ricezione di materiale propagandistico o politico, o anche alla comunicazione a terzi dei propri dati personali per le medesime finalita'. Al riguardo, si ribadisce, l'illiceita' della prassi seguita da parte di soggetti appartenenti ad associazioni, o addirittura da parte di soggetti estranei ad esse, che si candidano a elezioni politiche o amministrative, di acquisire e utilizzare - in assenza di uno specifico ed informato consenso degli interessati - gli indirizzari in possesso dell´associazione, per iniziative di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica. Enti, associazioni ed organismi non sono tenuti, invece, a richiedere il consenso degli interessati qualora tra i propri scopi statutari figuri anche il diretto perseguimento di finalita' di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica (v. articoli 6, par. 1, lettera f) e 9, par. 2, lettera d) regolamento) e a condizione che tali finalita', e le modalita' di contatto utilizzabili (ad es. sms, e-mail, etc.), siano previste espressamente nello statuto o nell´atto costitutivo e siano rese note agli interessati all´atto dell´informativa ai sensi dell´art. 13 del regolamento (in relazione a tale presupposto di liceita', v., piu' diffusamente, infra par. 3). B) Simpatizzanti, persone contattate in occasione di singole iniziative, sovventori. I dati personali raccolti da partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico, nonche' da singoli candidati, in occasione di specifiche iniziative (petizioni, proposte di legge, richieste di referendum, raccolte di firme o di fondi, etc.) possono essere utilizzati solo con il consenso esplicito degli interessati e a condizione che nell´informativa rilasciata all´atto del conferimento dei dati siano evidenziate con chiarezza le ulteriori finalita' di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica perseguite (art. 9, par. 2, lettera a), regolamento). Il consenso al trattamento, invece, non e' richiesto (art. 9, par. 2, lettera d), regolamento) qualora il sostegno fornito ad una determinata iniziativa in occasione del conferimento dei dati comporti una particolare forma di «adesione» al soggetto politico e al suo programma, tale per cui, in base allo statuto, all´atto costitutivo o ad altro preesistente complesso di regole, l'interessato potra' essere successivamente contattato in vista di ulteriori iniziative compatibili con gli scopi originari della raccolta (ad es. di comunicazione politica o propaganda elettorale, art. 5, par. 1, lettera b) regolamento). Tali circostanze dovranno...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT