PROVVEDIMENTO 16 novembre 2022 - Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, quarto aggiornamento. (22A06739)

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito «TUF»), come modificato dal decreto legislativo del 5 novembre 2021, n. 191, contenente norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160 in materia di distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e del regolamento (UE) 2019/1156 per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo

Visti in particolare i seguenti articoli del TUF: 4-quinquies.3, comma 1

6, comma 1

6-bis

41, comma 2

41-bis, comma 5

41-ter

42, commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater

43, commi 8-ter e 8-quater

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/65/CE del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari

(OICVM)

Vista la direttiva 2010/43/UE della Commissione del 1° luglio 2010 recante modalita' di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell'accordo tra il depositario e la societa' di gestione

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/61/UE dell'8 giugno 2011 concernente i gestori di Fondi di investimento alternativi (AIFMD), che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010

Visto il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza

Vista la direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo

Visto il regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 1286/2014

Visto l'art. 23, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262

(«Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»), che prevede che la Banca d'Italia sottoponga a revisione il contenuto degli atti di regolazione da essa adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori

Considerata l'esigenza di uniformare la vigente disciplina della Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del risparmio alle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo

Considerata l'esigenza di aggiornare per ragioni di semplificazione e adeguamento agli sviluppi del mercato la normativa della Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del risparmio, contenuta nel provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015

(regolamento sulla gestione collettiva del risparmio)

Sentita la Consob

Emana:

l'unito provvedimento che modifica il regolamento sulla gestione collettiva del risparmio pubblicato con provvedimento del 19 gennaio 2015, come successivamente modificato e integrato.

Le presenti disposizioni entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2022

La vice direttrice generale: Perrazzelli

Allegato

Art. 1.

Modifiche al capitolo I del Titolo VI

Al capitolo I, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti con i seguenti.

2. Fonti normative.

La materia e' regolata:

per le SGR che gestiscono OICVM, dalla direttiva UCITS, dalle direttive 2010/43/UE e 2010/44/UE del 1° luglio 2010, dal regolamento delegato (UE) 2016/438 del 17 dicembre 2015, recanti modalita' di attuazione della direttiva UCITS, nonche' dal regolamento UE del 1° luglio 2010, n. 584/2010 recante la disciplina sulla forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell'attestato dell'OICVM, l'utilizzo di mezzi elettronici per la comunicazione tra le autorita' competenti ai fini della notifica nonche' le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra autorita' competenti

per le SGR che gestiscono FIA, dalla direttiva AIFMD e dal regolamento delegato (UE) n. 231/2013, contenente misure di esecuzione della direttiva AIFMD, con particolare riferimento agli articoli 113-115 che disciplinano i meccanismi di cooperazione con le autorita' competenti dei Paesi terzi

dalla direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che modifica le direttive UCITS e AIFMD per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo

dal regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014

dalle seguenti disposizioni del TUF:

art. 6-bis, relativo ai poteri informativi e di indagine

art. 6-ter, relativo ai poteri ispettivi

art. 7, relativo ai poteri di intervento nei confronti dei soggetti abilitati(1)

art. 7-ter, relativo ai poteri ingiuntivi nei confronti degli intermediari nazionali e non UE

art. 7-quater, relativo ai poteri ingiuntivi nei confronti di intermediari UE

art. 7-quinquies, relativo ai poteri ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con quote o azioni offerte in Italia

art. 41, concernente l'operativita' transfrontaliera delle SGR

art. 41-bis, concernente l'operativita' in Italia delle societa' di gestione UE

art. 41-ter, concernente l'operativita' in Italia dei GEFIA UE

art. 42, relativo alla commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE

art. 43, concernente la commercializzazione di FIA riservati

art. 44, concernente la commercializzazione di FIA non riservati

art. 46-ter, concernente l'erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia

dal decreto ministeriale

dal regolamento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021 recante l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedimentali di competenza della Banca d'Italia e della Unita' di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

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(1) Per «soggetti abilitati» si intendono i soggetti definiti

all'art. 1, comma 1, lettera r), tra cui in particolare SGR,

societa' di gestione UE con succursali in Italia, SICAF, SICAV,

GEFIA UE con succursale in Italia.

3. Procedimenti amministrativi.

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente titolo:

divieto all'insediamento di succursali di SGR italiane in Stati UE (termine: quaranta giorni)

divieto per una SGR che gestisce OICVM di dare corso alle modifiche operative comunicate in occasione dell'insediamento di una succursale in uno Stato UE (termine: quaranta giorni)

divieto per una SGR di dare corso alle modifiche operative comunicate in occasione: a) dell'insediamento di una succursale in uno Stato UE

b) dell'avvio della libera prestazione di servizi in uno Stato UE per violazione della disciplina sulla gestione collettiva del risparmio (termine: quindici giorni lavorativi)

divieto di modifiche rilevanti delle informazioni e dei documenti trasmessi con la lettera di notifica relativa all'offerta in altro Stato UE di OICVM da parte di SGR o SICAV ai sensi dell'art. 41 TUF (termine: quindici giorni lavorativi)

divieto di modifiche rilevanti delle informazioni e dei documenti trasmessi con la lettera di notifica relativa all'offerta in Italia o in altro Stato UE di FIA italiani riservati e FIA UE da parte di SGR, SICAV o SICAF ai sensi dell'art. 43 TUF (termine: quindici giorni lavorativi)

approvazione o modifica del regolamento dell'OICVM istituito in Italia da una societa' di gestione UE (termine: trenta giorni)

approvazione del regolamento del FIA non riservato, e delle sue modifiche, istituito in Italia da un GEFIA UE...

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