PROVVEDIMENTO 16 gennaio 2018 - Disposizioni in materia di sospensione temporanea da parte dell'autorita' di risoluzione dei meccanismi terminativi dei contratti finanziari disciplinati dal diritto di uno Stato terzo. (18A00574)

  1. Nell'elencare i poteri di cui devono disporre le autorita' di risoluzione, il Capitolo VI della BRRD (Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014) prevede all'art. 71 il potere di sospendere temporaneamente i meccanismi terminativi riconosciuti a qualunque controparte contrattuale di un ente sottoposto a risoluzione e, a determinate condizioni, delle sue filiazioni. Il potere riguarda tutti i contratti disciplinati dal diritto di uno Stato membro. A questa disposizione e' stata data attuazione nel nostro ordinamento attraverso l'art. 68 del decreto legislativo del 16 novembre 2015, n. 180 (decreto legislativo n. 180/2015) che assegna alla Banca d'Italia, in qualita' di Autorita' di risoluzione, il potere di sospendere - dalla pubblicazione del programma di risoluzione e fino alla mezzanotte del giorno lavorativo successivo - l'attivazione di meccanismi terminativi riconosciuti a qualunque controparte contrattuale di un ente sottoposto a risoluzione (comma 1) e, al ricorrere di determinate condizioni, alle controparti di una societa' controllata dall'ente sottoposto a risoluzione (comma 2). Per rendere efficace l'esercizio di tale potere anche relativamente ai contratti disciplinati dal diritto di uno Stato terzo, il comma 8 dell'art. 68 del decreto legislativo n. 180/2015 prevede che la Banca d'Italia possa disporre, nei casi da essa individuati, che questi contengano una clausola mediante la quale le parti accettano di subire gli effetti della sospensione prevista dallo stesso articolo. Particolare rilevanza assumono, in tale ambito, i contratti finanziari (strumenti derivati e securities financing transactions). L'esistenza di un potere in capo all'autorita' di risoluzione di sospendere temporaneamente l'attivazione dei meccanismi terminativi di tali contratti e' infatti uno degli elementi che gli standard elaborati dal Financial Stability Board (FSB) chiedono di considerare per valutare la risolvibilita' di una banca o altra istituzione finanziaria. Cfr. Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions. Su sollecitazione dello stesso FSB, le banche sistemiche a livello internazionale (Global Sistemically Important Banks - G-SIBs), aderendo allo Universal Resolution Stay Protocol del 2015 pubblicato dall'ISDA, si sono gia' volontariamente impegnate a riconoscere il potere delle autorita' di risoluzione delle proprie controparti G-SIBs estere di sospendere temporaneamente...

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