PROVVEDIMENTO 14 giugno 2019 - Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Amarene Brusche di Modena» registrata in qualita' di Indicazione geografica protetta. (19A04235)

IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialita' tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

Visto l'art. 6, par. 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione da parte delle autorita' pubbliche di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivato da calamita' naturali o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti;

Visto il regolamento (UE) n. 890/2013 della commissione del 16 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 247 del 18 settembre 2013, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette l'Indicazione geografica protetta «Amarene Brusche di Modena»;

Vista la determinazione dirigenziale PG/2019/0504312 del 3 giugno 2019 con la quale la Regione Emilia Romagna, ha chiesto l'avvio dell'iter amministrativo di modifica temporanea del disciplinare di produzione ai sensi del citato art. 6, par. 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, per intervenire su alcuni parametri riguardanti le caratteristiche dei frutti, in particolare, di portare temporaneamente il valore del contenuto in zuccheri da >

16° brix a >

12° brix, e il valore del contenuto in acidi da >

18 g/l...

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