PROVVEDIMENTO 11 gennaio 2024 - Approvazione del codice di condotta per il settore delle Agenzie per il lavoro e accreditamento dell'organismo di monitoraggio. (Provvedimento n. 12). (24A01170)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(di seguito, «Regolamento»)
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito il «Codice») come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679
Visto l'art. 40 del regolamento che prevede che le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari o responsabili del trattamento possano elaborare (modificare o prorogare) codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del regolamento in specifici settori di attivita' e in funzione delle particolari esigenze delle micro, piccole e medie imprese, e che tali codici devono essere approvati dall'autorita' di controllo competente
Visto il considerando 98 del regolamento che prevede che tali codici possono calibrare gli obblighi del titolare e del responsabile del trattamento, tenuto conto dei potenziali rischi del trattamento per i diritti e le liberta' degli interessati
Viste le «Linee guida 1/2019 sui codici di condotta e sugli organismi di monitoraggio a norma del regolamento (UE) n. 2016/679» adottate dal Comitato europeo per la protezione di dati (di seguito
Comitato
) il 4 giugno 2019, all'esito della consultazione pubblica
Considerato in particolare che l'adesione ad un codice di condotta puo' essere utilizzata come elemento di responsabilizzazione (c.d. accountability), in quanto consente di dimostrare la conformita' dei trattamenti di dati, posti in essere dai titolari e/o dai responsabili del trattamento che vi aderiscano, ad alcune disposizioni o principi del regolamento, o al regolamento nel suo insieme (cfr. cons. 77 e articoli 24, par. 3, e 28, par. 5, e 32, par. 3 del regolamento)
Rilevato che il Garante incoraggia lo sviluppo di codici di condotta per le micro, piccole e medie imprese al fine di promuovere un'attuazione effettiva del regolamento, aumentare la certezza del diritto per titolari e responsabili del trattamento e rafforzare la fiducia degli interessati in ordine alla correttezza dei trattamenti di dati che li riguardano
Considerato che l'art. 41, par. 1, del regolamento prevede che, fatti salvi i compiti e i poteri dell'autorita' di controllo competente, la verifica dell'osservanza delle disposizioni di un codice di condotta, ai sensi dell'art. 40 del regolamento, e' effettuata da un organismo di monitoraggio (di seguito, «Odm») in possesso dei requisiti fissati dall'art. 41, par. 2 del regolamento e del necessario accreditamento rilasciato a tal fine dalla medesima autorita', con la sola eccezione del trattamento effettuato da autorita' pubbliche e da organismi pubblici per il quale non e' necessaria l'istituzione di un Odm (art. 41, par. 6 del regolamento)
Rilevato, in questo contesto, che l'obbligo di affidare il monitoraggio dei codici di condotta a un Odm accreditato non dovrebbe costituire un ostacolo allo sviluppo di tali strumenti e che, quindi, va riconosciuto un certo margine di flessibilita' ai promotori dei codici di condotta nell'applicazione dei requisiti di accreditamento fissati dal Garante al fine di definire il modello di Odm piu' adeguato a controllarne l'osservanza, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal regolamento, dalle linee guida e dai pertinenti pareri del Comitato
Considerato che il regolamento e le linee guida del Comitato sopra citate, fissano un quadro organico di riferimento per la definizione dei requisiti che l'Odm deve soddisfare per ottenere l'accreditamento
Rilevato altresi' che il Garante nella procedura di accreditamento, volta a verificare che l'Odm soddisfi i predetti requisiti, tiene in considerazione le specificita' dei trattamenti di dati personali afferenti al settore a cui si applica il codice di condotta e, in particolare, la natura e la dimensione del settore, la tipologia e il numero (anche atteso) di soggetti aderenti, la peculiarita' e la complessita' delle operazioni di trattamento oggetto del codice, nonche' i rischi per gli interessati
Considerato che l'art. 41, par. 3, del regolamento prevede che la predetta autorita' di controllo presenta al Comitato uno schema di requisiti per l'accreditamento dell'Odm, ai sensi del meccanismo di coerenza di cui all'art. 63 del regolamento
Visto il provvedimento del 10 giugno 2020, n. 98 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 173 dell'11 luglio 2020 - (di seguito,
Provvedimento
) con il quale il Garante, ai sensi dell'art. 57, par.1, lettera p), del regolamento, ha approvato i requisiti per l'accreditamento dell'Odm, tenendo conto delle osservazioni rese dal Comitato nel parere adottato il 25 maggio 2020
Considerato che l'art. 57, par. 1, lettera q) del regolamento prevede, in particolare, che ciascuna autorita' di controllo, sul proprio territorio, effettua l'accreditamento dell'Odm, ai sensi dell'art. 41
Rilevato che, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 55 del regolamento e art. 2-bis del Codice, il Garante e' l'autorita' di controllo competente a definire e pubblicare i requisiti per l'accreditamento dell'Odm, nonche' ad accreditare lo stesso Odm nell'esercizio del potere conferitole ai sensi dell'art. 57, par. 1, lettere p) e q), del regolamento
Rilevato che, ai sensi dell'art. 55 del regolamento, il Garante e' l'autorita' di controllo competente ad approvare i codici di condotta aventi validita' nazionale nell'esercizio del potere conferitole ai sensi dell'art. 57, paragrafo 1, lettera m) del regolamento
Considerato che l'associazione proponente, rappresentando adeguatamente tutte le categorie di titolari e responsabili del trattamento che operano nel settore delle agenzie per il lavoro in Italia, e' legittimata, ai sensi dell'art. 40, paragrafo 2 del regolamento, a promuovere l'adozione di un codice di condotta nel settore di riferimento
Visto che in data 11 e 13 dicembre 2023, all'esito di una complessa interlocuzione con gli uffici, l'associazione proponente ha presentato la richiesta formale di accreditamento dell'Odm allegando la documentazione utile idonea a comprovare il possesso dei requisiti richiesti e ha contestualmente sottoposto all'approvazione del Garante il codice di condotta
Rilevato che dall'esame della richiesta di accreditamento e della documentazione ad essa allegata, emerge che l'istituendo Odm rispetta i requisiti previsti dall'art. 41, par. 2 del regolamento e dal provvedimento, essendo stato comprovato, in particolare: un adeguato livello di competenza per lo svolgimento dei compiti di verifica sul rispetto del codice di condotta
di poter assolvere alle proprie funzioni con indipendenza e imparzialita'
di aver definito misure idonee a individuare e mitigare il rischio di eventuali conflitti di interesse
Rilevato, altresi', all'esito dell'esame di questa autorita', che il codice di condotta presentato dall'associazione proponente offre, in misura sufficiente, garanzie adeguate a tutela degli interessati nel settore di riferimento, come previsto dall'art. 40, paragrafo 5, del regolamento
Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 57, par. 1, lettera q), del regolamento, di accreditare l'Odm individuato dal proponente alla verifica del rispetto del codice di condotta, per la durata di cinque anni non rinnovabili
Ritenuto, pertanto, di approvare il codice di condotta che acquista la piena efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' inserito nei registri di cui all'art. 40, paragrafi 6 e 11 del regolamento
Vista la documentazione in atti
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000
Relatore l'avv. Guido Scorza
Tutto cio' premesso il Garante:
a) ai sensi dell'art. 57, par. 1, lettera q), del regolamento accredita l'Odm proposto dal proponente alla verifica del rispetto del codice di condotta per la durata di cinque anni non rinnovabili
b) ai sensi dell'art. 57, par. 1, lettera m), del regolamento approva il codice di condotta riportato in allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante
c) invia copia della presente deliberazione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presidente
Stanzione
Il relatore
Scorza
Il segretario generale
Mattei
Assolavoro
Codice di condotta per il settore delle APL
Ai sensi dell'art. 40 del regolamento UE n. 2016-679
Indice
Premesse
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Assolavoro
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Le agenzie per il lavoro
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Finalita' del codice di condotta
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Consultazione
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Entrata in vigore del codice di condotta e modifiche
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Art. 1 Definizioni
Art. 2 Ambito di applicazione, condizioni e modalita' di adesione al codice di condotta
Art. 3 Modello di registro dei trattamenti tipici delle agenzie per il lavoro
Art. 4 Ruolo privacy delle agenzie per il lavoro
Art. 5 Categorie di dati trattati
Art. 6 Basi giuridiche del trattamento dei dati da parte delle APL
Art. 7 Indicazioni in ordine all'informativa da fornire ai candidati
Art. 8 Comunicazione dati personali
Art. 9 Termini di conservazione
Art. 10 Esercizio dei diritti e garanzie per gli interessati nei trattamenti di dati con processi automatizzati
Art. 11 Attribuzione di funzioni e compiti per il...
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