LEGGE 30 luglio 1985, n. 404 - Provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto

Coming into Force27 Agosto 1985
Published date12 Agosto 1985
Enactment Date30 Luglio 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/08/12/085U0404/CONSOLIDATED/19870207
Official Gazette PublicationGU n.189 del 12-08-1985
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Finalita' della legge

Lo Stato interviene nel settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi con gli interventi finanziari previsti nella presente legge, allo scopo di favorire:

  1. la ristrutturazione del mercato, allo scopo di realizzare la riduzione dei veicoli e dell'anzianita' del parco circolante, dell'inquinamento causato dalle emissioni gassose e sonore, dei consumi, nonche' allo scopo di aumentare la sicurezza della circolazione dei veicoli;

  2. l'aggregazione delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi in cooperative e consorzi.

Art 2.

Istituzione del Fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi

  1. Per le finalita' di cui al precedente articolo 1, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e' costituito il Fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con una dotazione di lire 80 miliardi.

  2. L'80 per cento di tale Fondo e riservato ai contributi previsti dall'articolo 3, il 20 per cento ai contributi di cui all'articolo 6.

  3. Alle cooperative, ai consorzi, alle imprese associate in cooperative o consorzi esercenti l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi e' riservato il 30 per cento degli investimenti previsti dalla presente legge.

Sulla base dell'andamento della ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto, il Ministro dei trasporti puo' determinare diversamente le quote di riserva previste dal presente comma, con il parere della commissione consultiva di cui all'articolo 8, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art 3.

Contributo per la rottamazione di autoveicoli

  1. Le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte nell'albo degli autotrasportatori, a norma della legge 6 giugno 1974, n. 298, siano esse imprese singole, cooperative, consorzi o imprese associate in cooperative o consorzi, che acquistino la disponibilita' di un autoveicolo nuovo di fabbrica, di cui alle lettere d), e) ed f), con esclusivo riferimento ai trasporti specifici per conto di terzi di determinate cose e distinti da una particolare attrezzatura permanente relativa a tale scopo, dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, radiando dalla circolazione contemporaneamente ed in modo definitivo uno o piu' autoveicoli tra quelli sopra specificati di portata utile maggiore di 70 quintali e peso complessivo a pieno carico maggiore di 115 quintali, di cui abbiano la disponibilita' da almeno due anni, possono richiedere il contributo del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge per l'acquisto dell'autoveicolo nuovo di fabbrica, con portata utile maggiore di 70 quintali e peso complessivo a pieno carico maggiore di 115 quintali.

  2. La portata degli autoveicoli da radiare dalla circolazione deve essere complessivamente superiore a quella degli autoveicoli da acquistare.

  3. Per le cooperative, i consorzi, le imprese associate in cooperative e consorzi esercenti l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi, il requisito della iscrizione nell'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, deve essere soddisfatto o dai soggetti stessi o dai singoli operatori associati.

Art 4.

Modalita' di determinazione del contributo per la rottamazione di autoveicoli

  1. Il contributo di cui al precedente articolo 3 e' dovuto nelle misure del 20 per cento, 35 per cento, 50 per cento, 65 per cento, 75 per cento, con il limite massimo di un milione di lire per ogni punto percentuale del prezzo di listino del veicolo a motore nuovo, rispettivamente per la radiazione contemporanea e permanente dalla circolazione di uno, due, tre, quattro, cinque veicoli a motore in disponibilita' della stessa impresa, che siano circolanti, intendendosi per circolanti i veicoli per i quali e' stata assolta nei termini di legge la tassa prevista dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28...

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