IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la risoluzione 757 (1992) adottata il 30 maggio 1992 dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che, in quanto adottata ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha forza obbligatoria per gli Stati membri;
Visti il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 1432/92 del 1 giugno 1992, nonche' la decisione n. 92/285 dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, in data 1 giugno 1992, entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 151 del 3 giugno 1992;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana ai predetti atti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, dei trasporti, del commercio con l'estero, della marina mercantile e delle partecipazioni statali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1.
Sono resi indisponibili i fondi ed ogni altra risorsa economica e finanziaria delle autorita' delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro o di qualsiasi ente o impresa, pubblica o privata, aventi sede giuridica, amministrativa o di fatto in dette Repubbliche.
E' vietato trasferire o porre, comunque, a disposizione delle autorita', enti o imprese di cui al comma 1 fondi e ogni altra risorsa economica e finanziaria.
E', altresi', fatto divieto di trasferire fondi di qualsiasi natura a persone fisiche o giuridiche nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro.
I divieti di cui ai commi 2 e 3 si applicano, per quanto concerne i cittadini italiani, anche se le operazioni ivi menzionate sono compiute in territorio estero.
L'indisponibilita' di cui al comma 1 non opera nell'ipotesi di rimborso di debiti assunti dai soggetti previsti nel medesimo comma nei confronti di residenti. I divieti di cui ai commi 2, 3 e 4 non riguardano i trasferimenti di fondi connessi con forniture di prodotti alimentari e medicinali per scopi umanitari.