Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 25713 del 4 febbraio 1999 a

seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 18 dicembre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonche' la possibilita' di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.p.a. L'Editrice Romana, con sede in Roma, unita' di Roma, per un massimo di 37 dipendenti in CIGS (10 prepensionabili), per il periodo dal 6 ottobre 1998 al 5 aprile 1999.

Con decreto ministeriale n. 25714 del 4 febbraio 1999 a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 18 dicembre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonche' la possibilita' di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. L'Editrice Romana, con sede in Roma, unita' di Roma per un massimo di 41 dipendenti in CIGS (41 prepensionabili), per il periodo dal 6 ottobre 1998 al 5 aprile 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 25715 del 4 febbraio 1999

in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIPA, con sede in Sommacampagna (Verona) e unita' nazionali, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 dicembre 1994 al 5 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1995 con decorrenza 6 dicembre 1994; in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIPA, con sede in Sommacampagna (Verona), unita' nazionali, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 giugno 1995 al 5 dicembre 1995; in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIPA, con sede in Sommacampagna (Verona), unita' in Albano S. Alessandro (Bergamo), Arcole (Verona), Casalnuovo di Napoli (Napoli), Rimini, Roma, Sommacampagna (Verona), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 dicembre 1995 al 5 gennaio 1996; in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIPA, con sede in Sommacampagna (Verona), unita' in Albano S. Alessandro (Bergamo) per un massimo di 15 dipendenti, Arcole (Verona) per un massimo di 15 dipendenti, Casalnuovo di Napoli (Napoli) per un massimo di 5 dipendenti, Rimini per un massimo di 1 dipendente, Roma per un massimo di 8 dipendenti, Sommacampagna (Verona) per un massimo di 73 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 dicembre 1996 al 5 giugno 1997; in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIPA, con sede in Sommacampagna (Verona), unita' in Albano S. Alessandro (Bergamo) per un massimo di 13 dipendenti, Arcole (Verona) per un massimo di 14 dipendenti, Casalnuovo di Napoli (Napoli) per un massimo di 5 dipendenti, Rimini per un massimo di 1 dipendente, Roma per un massimo di 6 dipendenti, Sommacampagna (Verona) per un massimo di 71 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 giugno 1997 al 5 settembre 1997; in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. SIPA, con sede in Sommacampagna (Verona), unita' in Albano S. Alessandro (Bergamo) per un massimo di 13 dipendenti, Arcole (Verona) per un massimo di 14 dipendenti, Casalnuovo di Napoli (Napoli) per un massimo di 5 dipendenti, Roma per un massimo di 5 dipendenti, Sommacampagna (Verona) per un massimo di 70 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 settembre 1997 al 31 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.

Ai sensi dell'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, il trattamento straordinario di integrazione salariale e' concesso, per la durata indicata nei precedenti commi del presente provvedimento, in deroga ai limiti di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Con decreto ministeriale n. 25716 del 4 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 settembre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Belotti, con sede in Genova, unita' di Manasseno (Genova), per un massimo di 40 dipendenti, per il periodo dal 4 novembre 1998 al 3 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1998 con decorrenza 4 novembre 1998.

L'Istituto nazionale delle previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25717 del 4 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.

C.E.S.E.D., con sede in Salerno, localita' Fuorni, unita' di Salerno, localita' Fuorni, per un massimo di 10 dipendenti, per il periodo dal 1 settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1993 con decorrenza 1 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25718 del 4 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Le Chiantigiane, con sede in Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), unita' di Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), per un massimo di 12 dipendenti, per il periodo dal 4 novembre 1998 al 3 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 30 ottobre 1998 con decorrenza 4 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25719 del 4 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 gennaio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria farmaceutica galenica senese, con sede in Monteroni d'Arbia (Siena), unita' di Monteroni d'Arbia (Siena), per un massimo di 65 dipendenti, per il periodo dal 25 novembre 1998 al 24 dicembre 1998, Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1998 con decorrenza 25 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25721 del 4 febbraio 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ira costruzioni, con sede in Catania, unita' di Cagliari per un massimo di 5 dipendenti, Catania per un massimo di 56 dipendenti, Enna per un massimo di 46 dipendenti, Messina per un massimo di l dipendente, Palermo per un massimo di 39 dipendenti, Roma per un massimo di 1 dipendente, Siracusa per un massimo di 5 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 luglio 1998 al 17 gennaio 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 18 gennaio 1999 al 17 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale n. 25385 del 27 novembre 1998 e' accertata la condizione di cui all'art. 35, comma 3, della legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 2 dicembre 1997 al 1 dicembre 1999 della ditta S.r.l. Societa' generale editrice, con sede in Milano, unita' di Napoli.

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