Ministero del lavoro e della previdenza sociale: - Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale Con decreto ministeriale n. 24505 del 19 maggio 1998, ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, della legge 20 marzo 1998, n. 52, in favore di 279 lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. L.T.R. - OC Linea tranviaria rapida - opere civili, con sede in Napoli, gia' beneficiari della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 9, comma 25, punto c), della legge n. 608/1996, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 gennaio 1998 al 12 luglio 1998.

E' autorizzato, altresi', l'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24507 del 19 maggio 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Itersud, con sede in Bari e unita' di Bari, per un massimo di 17 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 agosto 1998 al 15 febbraio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 16 agosto 1998 al 15 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24508 del 19 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cogeco - Compagnia generali costruzioni, con sede in Roma e unita' in Pescara per un massimo di 2 dipendenti e Roma per un massimo di 10 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 febbraio 1998 al 23 agosto 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 24 agosto 1998 al 23 agosto 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24509 del 19 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Braga di Braga Giorgio e C., con sede in Vinovo (Torino) e unita' in Vinovo (Torino) per un massimo di 18 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 gennaio 1998 al 26 luglio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 27 luglio 1998 al 26 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24510 del 19 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova OR, con sede in Omegna (Verbania) e unita' in Omegna (Novara) per un massimo di 8 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 dicembre 1997 al 10 giugno 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'11 giugno 1998 al 10 dicmebre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT