LEGGE 8 marzo 1989, n. 89 - Provvedimenti per l'esazione delle spese giudiziali penali

Coming into Force29 Marzo 1989
End of Effective Date30 Giugno 2002
Enactment Date08 Marzo 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/03/14/089G0124/CONSOLIDATED/20020615
Published date14 Marzo 1989
Official Gazette PublicationGU n.61 del 14-03-1989
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. L'articolo di credito iscritto nel campione penale, concernente spese di giustizia di ammontare non superiore a L. 50.000, e' annullato se risulta infruttuoso il primo pignoramento compiuto dall'ufficiale giudiziario.

  2. Ogni biennio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare massimo delle spese di cui al comma 1 potra' essere adeguato in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel biennio precedente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 marzo 1989 COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

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