LEGGE 24 marzo 1942, n. 315 - Provvedimenti per la ippicoltura

Coming into Force02 Maggio 1942
Enactment Date24 Marzo 1942
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1942/04/17/042U0315/CONSOLIDATED/20091214
Published date17 Aprile 1942
Official Gazette PublicationGU n.91 del 17-04-1942
Articoli

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

La vigilanza sulle corse dei cavalli spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale vi provvede a mezzo dell'Unione nazionale incremento razze equino (U.N.I.R.E.) e degli Enti ippici posti a tal fine alle dipendenze di quest'ultima.

Art 2.

La facolta' di esercitare totalizzatori e scommesse a libro per le corse dei cavalli, tanto sugli ippodromi quanto fuori di essi, e' esclusivamente riservata all'Unione nazionale incremento razze equine.

L'esercizio predetto puo' essere delegato dall'U.N.I.R.E. ad enti, societa' ed allibratori purche' iscritti in un elenco che sara' tenuto dall'U.N.I.R.E. medesima, ed operanti per conto e nell'interesse di essa.

Le norme per la formazione e la tenuta dell'elenco degli enti, societa' ed allibratori di cui sopra, saranno emanate con lo stesso Regio decreto di cui al secondo comma del successivo art. 5.

Art 3.

I proventi netti del totalizzatore e delle scommesse a libro, dedotte le spese di organizzazione del servizio e l'eventuale quota da corrispondere agli enti e societa' delegati all'esercizio delle scommesse a norma dell'articolo precedente, anche, ove sia ritenuto necessario, come contributo alle spese di gestione degli ippodromi, sono destinati alla costituzione di un fondo premi per le corse, da ripartire fra le societa' e gli enti in base a deliberazione dell'U.N.I.R.E.

Le somme residuali sono devolute all'incremento della produzione ippica con particolare riguardo al cavallo da corsa, secondo prescrizioni del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art 3.

I proventi netti del totalizzatore e delle scommesse a libro, dedotte le spese di organizzazione del servizio e l'eventuale quota da corrispondere agli enti e societa' delegati all'esercizio delle scommesse a norma dell'articolo precedente, anche, ove sia ritenuto necessario, come contributo alle spese di gestione per gli ippodromi, sono destinati, in base a deliberazione dell'U.N.I.R.E., alla costituzione di un fondo premi per le corse, da ripartire fra le Societa' e gli enti...

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