DETERMINAZIONE 10 luglio 2002 - Provvedimenti in autotutela. (Determinazione n. 17/2002)

IL CONSIGLIO

Premesso.

E' stata piu' volte sottoposta all'attenzione dell'Autorita' la problematica di carattere generale inerente la eventualita', per la stazione appaltante, di riconsiderare la graduatoria di gara qualora vengano in evidenza elementi che inducano a ritenere viziato l'atto sul quale si e' fondata l'elaborazione della graduatoria stessa.

Ritenuto in diritto.

Nelle gare per l'aggiudicazione dei contratti pubblici vige il principio dell'autotutela decisoria che consente all'amministrazione di riesaminare, annullare e rettificare gli atti invalidi. Il complesso delle regole sull'autotutela ha portata generale ed e' espressione tipica del potere amministrativo, direttamente connesso ai criteri costituzionali di imparzialita' e buon andamento della funzione pubblica. L'autotutela decisoria, successiva alla conclusione del procedimento, e' subordinata: a) all'obbligo di motivazione; b) alla presenza di concrete ragioni di pubblico interesse, non riducibili alla mera esigenza del ripristino della legalita'; c) alla valutazione dell'affidamento delle parti private destinatarie del provvedimento oggetto di riesame, tenendo conto del tempo trascorso dalla sua adozione; d) al rispetto delle regole del contraddittorio procedimentale; e) all'adeguata istruttoria.

Sulla base di giurisprudenza costante, pertanto, l'amministrazione appaltante puo' revocare d'ufficio o non approvare l'aggiudicazione con atto successivo adeguatamente motivato mediante il richiamo ad un preciso e concreto interesse pubblico; essa, infatti, una volta indetta una procedura di gara, non e' vincolata a concluderla con l'aggiudicazione del contratto, se a cio' si oppongono gravi motivi di ordine pubblico. Peraltro, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione, l'eventuale valutazione successiva della legittimita' del procedimento spetta unicamente al competente organo di amministrazione attiva, responsabile del pertinente settore di attivita' contrattuale, e non alla commissione di gara che ha esaurito la propria funzione.

In caso di aggiudicazione provvisoria di un contratto, dunque, l'amministrazione, in base al principio costituzionale di buon andamento e con l'obbligo di dare esplicita e puntuale contezza del potere esercitato, puo' riaprire la gara al fine di riammettere imprese illegittimamente escluse e, in generale, riesaminare gli atti adottati, se cio' risulta opportuno a seguito di circostanze sopravvenute o sulla base di un diverso apprezzamento della...

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