Provv. (Garante privacy) 24 gennaio 2013, n. 25

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leg
4/2013 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
tro anni precedenti, basate sulla classif‌icazione dei veicoli di cui
all’allegato I e sul tipo di sistema di frenatura avanzato montato.
4. Sulla base dei risultati della relazione, la Commissione va-
luta la possibilità di presentare una proposta legislativa relativa
al montaggio obbligatorio dei sistemi di frenatura avanzati per le
sottocategorie di veicoli in questione.
80. (Revisione in merito all’omologazione individuale dei vei-
coli). 1. Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione presenta una
relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli aspetti di
cui al paragrafo 3.
2. La relazione si basa su una consultazione delle parti inte-
ressate e tiene conto delle vigenti norme europee e internazio-
nali in materia.
3. Entro il 31 dicembre 2021 gli Stati membri comunicano
alla Commissione:
a) il numero di omologazioni individuali rilasciate ogni anno
ai veicoli di categoria L prima della loro prima immatricolazione
da parte delle rispettive autorità nazionali a partire dal 1° gen-
naio 2016;
b) i criteri nazionali su cui si basano tali omologazioni nella
misura in cui si discostino dalle prescrizioni obbligatorie per
l’omologazione UE.
4. La relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative
ed esamina l’inclusione di omologazioni individuali nel presente
regolamento sulla base di prescrizioni armonizzate.
81. (Abrogazione). 1. Fatto salvo l’articolo 77 del presente rego-
lamento, la direttiva 2002/24/CE nonché le direttive 93/14/CEE,
93/30/CEE, 93/33/CEE, 93/93/CEE, 95/1/CE, 97/24/CE, 2 000/7/
CE, 2002/51/CE, 2009/62/CE, 2009/67/CE, 2009/78/CE, 2009/79/
CE, 2009/80/CE e 2009/139/CE sono abrogate con effetto dal 1°
gennaio 2016.
2. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti al
presente regolamento e vanno letti, per quanto riguarda la
direttiva 2002/24/CE, secondo la tavola di concordanza di cui
all’allegato IX.
82. (Entrata in vigore e applicazione). 1. Il presente regolamen-
to entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazio-
ne nella Gazzetta uff‌iciale dell’Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Dal 22 marzo 2013, le autorità nazionali non rif‌iutano l’omo-
logazione UE o l’omologazione nazionale per un nuovo tipo di
veicolo né vietano l’immatricolazione, l’immissione sul mercato
o l’entrata in circolazione di un nuovo veicolo qualora il veicolo
in questione sia conforme al presente regolamento e agli atti
delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, se un co-
struttore lo richiede.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi
e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
(Si omettono gli Allegati)
IV
Provv. (Garante privacy) 24 gennaio 2013, n. 25. Anagrafe nazio-
nale degli abilitati alla guida: trattamento di dati personali
da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti .
PREMESSO
Il sig. XY ha presentato un reclamo con il quale lamenta
che presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida non
vengono registrate tutte le annotazioni intervenute nel tempo
comportanti la variazione del punteggio della patente di ciascun
conducente.
In particolare, il reclamante ha evidenziato che, a seguito di
un controllo telematico dell’estratto conto dei punti, effettuato
dallo stesso consultando il portale di servizi di e-government del
Dipartimento Trasporti del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (www.ilportaledellautomobilista.it), non risultava una
decurtazione dei punti effettuata in data 20 novembre 2007, ben-
ché l’interessato ne avesse ricevuto la comunicazione, “come non
risultavano tutte le attribuzioni dei due punti biennali (di cui
benef‌iciano i titolari di patente con almeno venti punti in caso di
mancanza della violazione di una norma di comportamento da cui
derivi la decurtazione del punteggio, per il periodo di due anni) e
la ricostituzione dell’intero punteggio nel novembre 2009” (di cui
benef‌iciano i titolari di patente in caso di mancanza di violazioni
di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del
punteggio per il periodo di due anni) (art. 126-bis, comma 5, del
Nuovo codice della strada – D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285).
Al riguardo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
nel fornire riscontro ad una specif‌ica richiesta di informazioni
dell’Uff‌icio del Garante in merito al reclamo ricevuto, ha dichia-
rato che “le decurtazioni dei punti sulla patente effettuate in
base all’art. 126-bis del c.d.s. e comunicate da questo Ministero
agli interessati, sono quelle indicate dai Comandi degli Organi
accertatori (Polizia stradale-Carabinieri-Polizia municipale,
ecc.) che provvedono ad inserire direttamente per via telemati-
ca, nell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida i dati relativi
alle infrazioni contestate e “def‌inite”, nonché i punti detratti” e
che “il sistema è completamente automatizzato e informatizzato
dovendo gestire milioni di informazioni (…) e gli inserimenti
e gli storni dei verbali da parte delle forze dell’ordine vengono
tracciati attraverso un sistema che storicizza le transazioni”
(nota del 22 maggio 2012).
Il medesimo Ministero, dopo aver illustrato i requisiti per l’at-
tribuzione dei punti, ha, inoltre, rappresentato:
- che “qualora il sistema in automatico dovesse attribuire il
bonus di due punti per mancanza di violazioni nel biennio (…)
lo stesso bonus viene, sempre automaticamente, stornato nel
caso in cui gli organi accertatori dovessero inserire, perché de-
f‌inito successivamente, un verbale la cui data di violazione va a
collocarsi temporalmente nel biennio di riferimento del bonus”;
- di aver ritenuto utile, in un primo momento, rendere di-
sponibile agli interessati e, quindi, nella “visura cronologica”
on-line “oltre il saldo del punteggio un riepilogo degli eventi che
lo hanno determinato”; successivamente, tuttavia, a seguito di
“frequenti” (…) “richieste di chiarimento” da parte degli utenti,
“a partire dal 2006, (..) modif‌icare le procedure informatiche non
riportando più nella lettera riepilogativa (e quindi nella visura
cronologica relativa), le eventuali attribuzioni di bonus succes-
sivamente stornati. In conseguenza di ciò è stata implementata
la procedura attraverso la storicizzazione in una tabella ORACLE
degli eventi punteggio coinvolti in un ricalcolo che devono essere
cancellati perché assegnati impropriamente”;
- con riferimento alla vicenda del sig. XY, che “gli storni dei
bonus sono stati effettuati in automatico dal sistema una volta
rilevato l’azzeramento del punteggio senza l’intervento discrezio-
nale di alcun operatore” e che quindi “non risultano nell’estratto
cronologico, in quanto non dovuti f‌in dall’origine e di conseguen-
za eliminati automaticamente dalla procedura nel cronologico

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