LEGGE 5 aprile 2012, n. 50 - Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. (12G0070)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

La seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991:

    1. «Protocollo nell'ambito delle foreste montane», fatto a Brdo il 27 febbraio 1996;

    2. «Protocollo nell'ambito della pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile», fatto a Chambery il 20 dicembre 1994;

    3. «Protocollo nell'ambito della composizione delle controversie», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000;

    4. «Protocollo nell'ambito della difesa del suolo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

    5. «Protocollo nell'ambito dell'energia», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

    6. «Protocollo nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, con allegati», fatto a Chambery il 20 dicembre 1994;

    7. «Protocollo nell'ambito dell'agricoltura di montagna, con allegato», fatto a Chambery il 20 dicembre 1994;

    8. «Protocollo nell'ambito del turismo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998.

  2. Piena ed intera esecuzione e' data ai Protocolli di cui al comma 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui alle lettere a), b), d), e), f), g) e h) e dall'articolo 16 del Protocollo di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo.

  3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono all'adozione degli atti e delle misure previsti dai Protocolli di cui al comma 1 del presente articolo, secondo le rispettive competenze, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, sulle attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino, convocata e presieduta dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale.

    Art. 2

    Copertura finanziaria

  4. Per l'attuazione della presente legge, e' autorizzata la spesa di euro 445.000 per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Art. 3

    Entrata in vigore

  6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 5 aprile 2012

    NAPOLITANO

    Monti, Presidente del Consiglio dei

    Ministri

    Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri

    Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

    LAVORI PREPARATORI

    Senato della Repubblica (atto n. 1474):

    Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) e dal Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare (Prestigiacomo) il 23 marzo 2009.

    Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri) in sede referente, il 17 aprile 2009, con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 9ª, 10ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali.

    Esaminato dalla 3ª Commissione il 21 aprile e 13 maggio 2009.

    Esaminato in Aula e approvato il 14 maggio 2009. Camera dei deputati (atto n. 2451):

    Assegnato alla III Commissione (Affari esteri) in sede referente il 26 maggio 2009 con pareri delle Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII e Questioni regionali.

    Esaminato dalla III Commissione il 15 luglio; 13 ottobre 2009; 3, 18 febbraio e 18 maggio 2010.

    Esaminato in Aula il 9 marzo e 26 settembre 2011 ed approvato, con modifiche, il 25 ottobre 2011. Senato della Repubblica (atto n.1474-B):

    Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri) in sede referente, il 2 novembre 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª e 8ª.

    Esaminato dalla 3ª Commissione il 6, 14 dicembre 2011 e 21 febbraio 2012.

    Esaminato in Aula il 10 gennaio 2012 ed approvato il 21 marzo 2012.

    PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI NELL'AMBITO

    DELLE FORESTE MONTANE PROTOCOLLO

    FORESTE MONTANE

Preambolo

La Repubblica d'Austria,

La Repubblica Francese,

La Repubblica Federale di Germania,

La Repubblica Italiana,

Il Principato di Liechtenstein,

Il Principato di Monaco,

La Repubblica di Slovenia,

La Confederazione Svizzera, nonche' la Comunita' Europea, in conformita' con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;

convinti che, la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonche' di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale;

riconosciuto che le foreste montane costituiscono quella forma di vegetazione che puo' fornire ad un territorio spesso molto piu' ampio di quello delle aree montane la protezione piu' efficace, economica e adatta al paesaggio contro i rischi naturali, in particolare contro erosioni, alluvioni, valanghe, frane e la caduta di massi;

considerato che il bosco assorbe anidride carbonica dall'atmosfera e, per periodi molto lunghi, fissa il carbonio nella materia legnosa in modo da influenzare positivamente il clima;

consapevoli che le foreste montane sono indispensabili per l'equilibrio climatico regionale, per la salvaguardia della qualita' dell'aria, nonche' per l'equilibrio idrico;

tenuto conto della crescente importanza della funzione ricreativa delle foreste montane per tutti gli uomini;

considerato che le foreste montane costituiscono una fonte di materie prime rinnovabili, la cui importanza e' particolarmente rilevante in un mondo di crescente consumo delle risorse, e che rivestono inoltre un significato vitale anche per l'occupazione ed il reddito in particolare nelle aree rurali;

consapevoli che gli ecosistemi forestali montani costituiscono importanti habitat per una varieta' di specie animali e vegetali;

convinti che soprattutto il rispetto del principio della sostenibilita', tradizionalmente seguito e sviluppato nelle economie forestali europee, garantisca tutte le importanti funzioni delle foreste anche alle generazioni future;

convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini; hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Finalita'

  1. Il presente Protocollo ha lo scopo di conservare le foreste montane come habitat quasi naturale e, quando cio' sia necessario, di svilupparle o di aumentare l'estensione e di migliorare la loro stabilita'. Il presupposto necessario all'efficienza delle funzioni indicate nel preambolo e' costituito da un'economia forestale montana gestita in modo accurato, sostenibile e adeguato alla natura.

  2. In particolare le Parti contraenti si impegnano a provvedere soprattutto affinche':

    siano adottati metodi di rinnovazione forestale naturali;

    sia perseguito un patrimonio forestale ben strutturato, graduato, con specie arboree adatte al rispettivo sito;

    sia impiegato materiale di riproduzione forestale autoctono;

    siano evitate erosioni e costipamenti del suolo, mediante metodi di uso e di prelievo rispettosi dell'ambiente.

    Art. 2.

    Considerazione delle finalita' nelle altre politiche

    Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche. Cio' vale soprattutto per i seguenti ambiti:

    1. Inquinamento atmosferico. L'inquinamento atmosferico viene gradualmente ridotto ad un livello che non sia dannoso per gli ecosistemi forestali. Cio' vale anche per l'inquinamento dovuto a trasmissioni transfrontaliere di inquinanti atmosferici.

    2. Popolazioni di ungulati. Le popolazioni di ungulati vengono contenute entro limiti che permettano la rinnovazione naturale di foreste montane idonee ai siti, senza dover ricorrere a particolari misure protettive. Nelle zone di confine, le Parti contraenti si impegnano ad armonizzare le rispettive misure di regolamentazione della selvaggina. Per il ripristino di una pressione selettiva naturale sulle specie di ungulati, nonche' nell'interesse della protezione della natura, le Parti contraenti favoriscono la reintroduzione di predatori, in misura adeguata alle esigenze generali della regione.

    3. Pascolo boschivo. La salvaguardia di foreste montane in grado di assolvere alle proprie funzioni ha priorita' rispetto al pascolo boschivo. Il pascolo boschivo viene pertanto contenuto o, se necessario, del tutto soppresso, in misura tale da permettere la rinnovazione di foreste adatte ai siti, la...

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