LEGGE 18 marzo 2003, n. 42 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali. Modifiche al codice penale militare di guerra

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3564)

    Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro della difesa (Martino) e dal Ministro dell'interno (Pisanu) il 22 gennaio 2003.

    Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa), in sede referente, il 22 gennaio 2003 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, XI.

    Esaminato dalle commissioni riunite III e IV il 28, 29 gennaio 2003; il 4, 5, 11, 12 febbraio 2003.

    Esaminato in aula il 17 febbraio 2003 e approvato il 20 febbraio 2003.

    Senato della Repubblica (atto n. 2023)

    Assegnato alla 4a commissione (Difesa), in sede referente, il 21 febbraio 2003 con pareri delle commissioni 1a, 3a, 5a.

    Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 25 febbraio 2003.

    Esaminato dalla 4a commissione il 25, 26, 27 febbraio 2003.

    Esaminato in aula l'11 marzo 2003 e approvato il 12 marzo 2003.

    Avvertenza

    Il decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.

    17 del 22 gennaio 2003.

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

    Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 23.

    Art. 2.

  3. Sono abrogati gli articoli 5, 10, 76, 80 e 86 del codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti...

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