DECRETO-LEGGE 20 gennaio 2003, n.4 - Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti italiani alle operazioni internazionali in corso e lo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Termini relativi alla partecipazione militare italiana ad operazioni internazionali 1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea e' differito al 30 giugno 2003. Alla stessa data e' differito il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 64 del 2002.

2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, e' differito al 30 giugno 2003.

3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata: "Enduring Freedom" nell'ambito degli impegni militari attualmente assunti, e' differito al 30 giugno 2003.

4. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo all'intervento internazionale...

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