DECRETO-LEGGE 22 aprile 1988, n. 128 - Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Coming into Force23 Aprile 1988
Enactment Date22 Aprile 1988
Published date23 Aprile 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/04/23/088G0186/CONSOLIDATED/19880618
Official Gazette PublicationGU n.95 del 23-04-1988
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare il termine previsto dall'articolo 114 della legge 1› aprile 1981, n. 121, concernente il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle Forze di polizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno; EMANA

il seguente decreto: Art. 1.

  1. Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1› aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 349, convertito dalla legge 23 ottobre 1987, n. 431, e' ulteriormente prorogato di un anno.

Art 2.
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 aprile 1988 COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio

dei Ministri

GAVA, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte...

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