LEGGE COSTITUZIONALE 21 febbraio 1947, n. 1 - Proroga del termine di otto mesi previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, per la durata dell'Assemblea Costituente

Coming into Force22 Febbraio 1947
Enactment Date21 Febbraio 1947
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1947/02/22/047U0001/ORIGINAL
Published date22 Febbraio 1947
Official Gazette PublicationGU n.44 del 22-02-1947
Articoli

IL CAPO DELLO STATO

promulga la seguente legge Costituzionale di iniziativa della Presidenza dell'Assemblea Costituente, approvata il 20 febbraio 1947:

Art 1.

La durata dell'Assemblea Costituente, iniziatasi il 25 giugno 1946, e' prorogata al 24 giugno 1947.

Art 2.

La presente legge costituzionale sara' promulgata dal Capo dello Stato entro due giorni dalla sua approvazione ed entrera' in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 febbraio 1947 DE NICOLA

TERRACINI Presidente dell'Assemblea Costituente

Visto, il Guardasigilli: GULLO

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