IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, che prevede fino all'anno 1999 disposizioni transitorie relative al regime speciale, in materia di imposta sul valore aggiunto, per i produttori agricoli;
Visto l'articolo 60 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede disposizioni particolari in materia di imposta sul valore aggiunto per i contratti ad esecuzione continuata o differita stipulati dai medesimi produttori agricoli;
Considerate le difficolta' operative riscontrate dagli operatori del settore con riferimento agli adempimenti necessari al passaggio dal suddetto regime speciale a quello ordinario;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre disposizioni volte a prorogare l'applicazione del predetto regime speciale per l'anno 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Modifiche al regime speciale dell'agricoltura
L'articolo 60 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' abrogato.
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All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono apportate le seguenti modifiche:
nel comma 5, le parole: "per gli anni 1998 e 1999" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 1998, 1999 e 2000" e le parole: "negli anni 1998 e 1999" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 1998, 1999 e 2000";
nel comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2001".
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2000.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da adottarsi entro il 29 febbraio 2000, ai sensi dell'articolo 2, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono determinati i consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione. Entro la medesima data, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, ridetermina le modalita'...