DECRETO-LEGGE 5 luglio 1971, n. 429 - Proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno

Coming into Force06 Luglio 1971
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Enactment Date05 Luglio 1971
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1971/07/06/071U0429/CONSOLIDATED/20080625
Published date06 Luglio 1971
Official Gazette PublicationGU n.168 del 06-07-1971
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di prorogare ed aumentare lo sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:

Art 1.

A decorrere dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, l'ulteriore sgravio contributivo di cui al quarto comma dell'art. 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e' elevato, per il personale assunto dal 1 gennaio 1971, dal 10 al 20%; conseguentemente lo sgravio contributivo complessivo in favore delle aziende industriali e artigiane per il personale anzidetto risulta pari al 30%.

In relazione al disposto del comma precedente l'apporto dello Stato in favore dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, gestita dall'INPS, di cui all'art. 19 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e' elevato negli anni 1971 e 1972 rispettivamente di lire 18 miliardi e di lire 36 miliardi. Di pari somma e' elevato l'importo dei certificati speciali di credito che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad emettere negli anni indicati a copertura della spesa a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge anzidetto.

Lo sgravio contributivo previsto dall'art. 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, con le modificazioni di cui al primo comma del presente articolo, a favore delle aziende industriali ed artigiane ubicate nei territori meridionali, e' prorogato, con le procedure e modalita' di cui allo stesso articolo, fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1980.

Con successivo provvedimento legislativo sara' determinato l'importo delle somme che; a carico del bilancio dello Stato, dovranno essere versate in favore dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, gestita dall'INPS, a partire dal 1973.

Art 1.

A decorrere dal primo del...

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