A decorrere dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, l'ulteriore sgravio contributivo di cui al quarto comma dell'art. 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e' elevato, per il personale assunto dal 1 gennaio 1971, dal 10 al 20%; conseguentemente lo sgravio contributivo complessivo in favore delle aziende industriali e artigiane per il personale anzidetto risulta pari al 30%.
In relazione al disposto del comma precedente l'apporto dello Stato in favore dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, gestita dall'INPS, di cui all'art. 19 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e' elevato negli anni 1971 e 1972 rispettivamente di lire 18 miliardi e di lire 36 miliardi. Di pari somma e' elevato l'importo dei certificati speciali di credito che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad emettere negli anni indicati a copertura della spesa a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge anzidetto.
Lo sgravio contributivo previsto dall'art. 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, con le modificazioni di cui al primo comma del presente articolo, a favore delle aziende industriali ed artigiane ubicate nei territori meridionali, e' prorogato, con le procedure e modalita' di cui allo stesso articolo, fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1980.
Con successivo provvedimento legislativo sara' determinato l'importo delle somme che; a carico del bilancio dello Stato, dovranno essere versate in favore dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, gestita dall'INPS, a partire dal 1973.