IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Visto l'art. 1, della legge 7 giugno 1977, n. 323, con il quale e' stata disposta la sospensione dell'obbligo della vaccinazione antivaiolosa fino al 5 luglio 1979;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di prorogare ulteriormente la sospensione del suddetto obbligo, in considerazione del mutamento della situazione epidemiologica sia in Italia che nel resto del mondo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro della sanita'; Decreta: Art. 1.
Il termine di cui all'art. 1 della legge 7 giugno 1977, n. 323, e' prorogato per un periodo di due anni.