DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1982, n. 694 - Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982 e misure per il contenimento del disavanzo del settore previdenziale

Coming into Force03 Ottobre 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/10/02/082U0694/CONSOLIDATED/19830129
Published date02 Ottobre 1982
Enactment Date01 Ottobre 1982
Official Gazette PublicationGU n.272 del 02-10-1982
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982 e di adottare immediate misure per il contenimento del disavanzo del settore previdenziale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° ottobre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto:

Art 1.

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali

A favore dei soggetti indicati nell'art. 1 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, gli sgravi contributivi vigenti al 30 giugno 1982 sono prorogati a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 novembre 1982.

La riduzione di cui all'art. 2 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, ferme restando le condizioni previste dall'articolo stesso, e' estesa ai contributi relativi a tutte le giornate di lavoro svolte dagli operai agricoli e retribuite per l'anno 1982.

Alla spesa conseguente all'applicazione del presente articolo, valutata in lire 2.660 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982.

Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 1.

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali

A favore dei soggetti indicati nell'art. 1 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, gli sgravi contributivi vigenti al 30 giugno 1982 sono prorogati a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 novembre 1982.

La riduzione di cui all'art. 2 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, ferme restando le condizioni previste dall'articolo stesso, e' estesa ai contributi relativi a tutte le giornate di lavoro svolte dagli operai agricoli e retribuite per l'anno 1982. Il termine per i versamenti in conto corrente postale dei...

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