LEGGE 8 giugno 2011, n. 85 - Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale. (11G0126)

Coming into Force18 Giugno 2011
Published date17 Giugno 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2011/06/17/011G0126/ORIGINAL
Enactment Date08 Giugno 2011
Official Gazette PublicationGU n.139 del 17-06-2011
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. all'articolo 2, comma 1, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi»;

    2. all'articolo 2, comma 3, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;

    3. all'articolo 2, comma 7, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;

    4. all'articolo 3, il comma 6 e' sostituito dal seguente:

      6. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di centocinquanta giorni

      ; e) all'articolo 16, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

      1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono riferiti a tutti gli enti territoriali per i quali ricorrano i requisiti di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione

      ;

    5. all'articolo 23, comma 6, alinea, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»;

    6. all'articolo 27, comma 1, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), non si applicano nei riguardi dei procedimenti relativi agli schemi di decreto legislativo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono gia' stati trasmessi alla Conferenza unificata ai fini dell'intesa di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 8 giugno 2011 NAPOLITANO

    Berlusconi, Presidente del...

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