LEGGE 23 novembre 1971, n. 1047 - Proroga dei termini per la dichiarazione di paternita' e modificazione dell'articolo 274 del codice civile

Coming into Force16 Dicembre 1971
Enactment Date23 Novembre 1971
Published date16 Dicembre 1971
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1971/12/16/071U1047/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.317 del 16-12-1971
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' puo' essere proposta dai figli nati prima del 1 luglio 1939 anche nei casi previsti ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 269 del codice civile, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei casi preveduti dall'articolo 252 del codice civile l'azione puo' essere proposta anche successivamente a tale termine purche' entro i due anni dallo scioglimento del matrimonio, o dalla cessazione degli effetti civili di esso.

Nei casi preveduti dal n. 2) dell'articolo 269 del codice civile l'azione puo' essere proposta anche dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma, purche' entro i due anni dal giorno in cui e' passata in giudicato la sentenza o e' stato scoperto il documento contenente la dichiarazione di paternita'.

Nei processi in corso la presente disposizione si applica d'ufficio in ogni fase e grado di giudizio.

Art 2.

L'articolo 274 del codice civile e' sostituito dal seguente:

(Ammissibilita' dell'azione)

"L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita' naturale e' ammessa solo quando concorrono indizi tali da farla apparire giustificata.

Sull'ammissibilita' il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si puo' proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio.

L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicita' e deve essere mantenuta segreta. Al termine della inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facolta' di esaminarli e di depositare memorie illustrative.

Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, puo', se trattasi di minore o d'altra persona incapace, nominare...

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