DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 1948, n. 1 - Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali

Coming into Force16 Gennaio 1948
Enactment Date15 Gennaio 1948
Published date16 Gennaio 1948
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1948/01/16/048U0001/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.12 del 16-01-1948 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'interno; PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 9 gennaio 1948: Art. 1.

Qualora le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, o alcuna delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorche relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico.

Art 2.

La eccezionalita' dell'evento e il periodo di mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di cui al precedente art. 1 sono determinati per ogni provincia con decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca d'Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi nel Foglio annunzi legali della provincia.

Art 3.

I titoli che si trovano giacenti presso l'azienda di credito, istituto o dipendenza durante il periodo di chiusura degli sportelli per l'evento eccezionale, dovranno essere muniti di una dichiarazione del dirigente dell'azienda, istituto o dipendenza, redatta nei seguenti termini:

"Ai sensi e per gli effetti del D.L........ si dichiara che gli adempimenti a carico della sottoscritta azienda di credito (istituto o dipendenza) relativamente al presente titolo non si sono potuti effettuare

a causa del mancato funzionamento della azienda (istituto o dipendenza) protrattosi dal.........al ....... come dal decreto del Prefetto della provincia di...... del giorno......".

La dichiarazione di che al precedente comma s'intende rilasciata sotto la responsabilita dell'azienda o istituto nonche' sotto...

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