DECRETO-LEGGE 6 giugno 1981, n. 281 - Proroga degli incarichi del personale docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie, artistiche e delle istituzioni educative nonche' delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero

Coming into Force09 Giugno 1981
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Published date08 Giugno 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/06/08/081U0281/CONSOLIDATED/20080625
Enactment Date06 Giugno 1981
Official Gazette PublicationGU n.155 del 08-06-1981
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di provvedere alla proroga degli incarichi per il personale docente, educativo e non docente non di ruolo che ha prestato servizio, nell'anno scolastico 1980-81, nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e nelle istituzioni educative, nonche' per il personale docente e non docente, con incarico a tempo determinato, in servizio nell'anno scolastico 1980-81 nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione; EMANA il seguente decreto:

Art 1.

Proroga degli incarichi del personale docente, educativo e non docente

Gli incarichi conferiti al personale docente, educativo e non docente nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonche' nelle istituzioni educative, contemplato nell'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 226, sono ulteriormente prorogati per l'anno scolastico 1981-82, nei limiti, alle condizioni e con le modalita' ivi previste anche ai fini della sistemazione, del completamento d'orario e dell'utilizzazione.

Il disposto di cui al precedente comma si applica anche agli incarichi conferiti al personale, appartenente alle medesime categorie richiamate dallo stesso comma, che abbia conseguito la nomina per l'anno scolastico 1980-81. La sistemazione, il completamento d'orario e l'utilizzazione del personale contemplato nel presente comma hanno luogo dopo che si sia provveduto alla sistemazione, al completamento d'orario ed all'utilizzazione del personale contemplato nel precedente comma.

E' escluso in ogni caso che possa darsi luogo a sistemazione od utilizzazione su posti gia' coperti da altri incaricati sia pure a seguito di nomina conferita in un anno scolastico successivo.

Art 1.

Proroga degli incarichi del personale docente, educativo e non docente

Gli incarichi conferiti al personale docente, educativo e non docente nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonche' nelle istituzioni educative, contemplato nell'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 226, sono ulteriormente prorogati per l'anno scolastico 1981-82, nei limiti, alle condizioni e con le modalita' ivi previste anche ai fini della sistemazione, del completamento d'orario e dell'utilizzazione.

Il disposto di cui al precedente comma si applica anche agli incarichi conferiti al personale, appartenente alle medesime categorie richiamate dallo stesso comma, che abbia conseguito la nomina per l'anno scolastico 1980-81. La sistemazione, il completamento d'orario e...

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