DECRETO 18 aprile 2003 - Proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni prodotti fitosanitari

IL DIRETTORE GENERALE della sanita' pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 223, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari); Vista la circolare del Ministero della sanita' 3 settembre 1990, n.

20 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente ´Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitariª; Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del Ministero della sanita' 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Vista la direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, che detta norme per l'armonizzazione in ambito comunitario della classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi al fine di garantire un maggior livello di protezione per la salute umana e per l'ambiente; Vista la direttiva 91/414/CEE, art. 8, paragrafo 2, che definisce norme transitorie in materia di registrazione di prodotti fitosanitari sulla base della normativa nazionale; Visto il regolamento 2076/2002/CE che prolunga fino al 31 dicembre 2005 il sopracitato periodo di applicazione della normativa nazionale ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive indicate nel regolamento 3600/92/CEE e nel regolamento 451/2000/CE; Considerato inoltre che il regolamento 2076/2002/CE prolunga fino al 31 dicembre 2008 il periodo di applicazione della normativa nazionale ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive indicate nel regolamento 1490/2002/CE; Considerato altresi' che l'applicazione della normativa nazionale e' tuttavia consentita solo per quei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che non hanno ancora concluso l'iter di revisione europea; Ritenuto che...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT