COMUNICATO - Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Salmerino del Trentino»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Salmerino del Trentino» come denominazione di origine protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dall'Associazione troticoltori trentini, viaGuardini, 73 - 38100 Trento, e acquisiti inoltre i pareri della provincia autonoma di Trento e della regione Lombardia, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE

DI ORIGINE PROTETTA «SALMERINO DEL TRENTINO»

Art. 1.

Denominazione del prodotto

La denominazione di origine protetta «D.O.P. - Salmerino del Trentino» e' riservata ai pesci salmonidi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto 1. La specie.

La «D.O.P. - Salmerino del Trentino» e' attribuita ai pesci salmonidi nati e allevati nella zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare e appartenenti alla specie salmerino alpino Salvelinus alpinus L. 2. Caratteristiche morfologiche.

All'atto dell'immissione al consumo, i salmerini devono presentare le seguenti caratteristiche: colorazione grigio-verde o bruna, con dorso e fianchi cosparsi di macchiette biancastre, gialle o rosee, prive di alone; pinna dorsale e caudale grigia, le altre arancio con margine anteriore bianco.

L'Indice di corposita' (Condition Factor) deve risultare rispettivamente entro il valore di 1,25 per pesci fino a 500 grammi ed entro 1,35 per pesci oltre i 500 grammi. 3. Caratteristiche chimico-fisiche.

La carne deve presentare un contenuto in grassi totali non superiore al 6%. La carne e' bianca o salmonata. 4. Caratteristiche organolettiche.

La carne del «Salmerino del Trentino» D.O.P. si presenta soda, tenera, magra e asciutta con un delicato sapore di pesce e con un odore tenue e fragrante d'acqua dolce.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della D.O.P. «Salmerino del Trentino» comprende l'intero territorio della provincia autonoma di Trento nonche' il comune di Bagolino in...

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