Proposta di riconoscimento della Indicazione Geografica Protetta

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Marrone della Valle di Susa» come Indicazione Geografica Protetta ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dall'Associazione Produttori della Valle di Susa con sede in Bussoleno (Torino) c/o Comunita' Montana Bassa Valle di Susa e Valcenischia - via Trattenero n. 15, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX Settembre n. 20, 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti Organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «MARRONE DELLA VALLE DI SUSA»

Art. 1.

Nome del prodotto

L'indicazione geografica protetta «MARRONE DELLA VALLE DI SUSA» e' riservata ai frutti allo stato fresco ottenuti da alberi di Castagno (Castanea sativa Mill:), che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto e caratteristiche

La denominazione «MARRONE DELLA VALLE DI SUSA» designa il frutto ottenuto con i seguenti ecotipi: Marrone di San Giorio di Susa, Marrone di Meana di Susa, Marrone di Sant'Antonino di Susa, Marrone di Bruzolo e Marrone di Villar Focchiardo. 2.1. Caratteristiche del prodotto.

Il «MARRONE DELLA VALLE DI SUSA» deve, possedere, le seguenti caratteristiche:

numero di frutti per riccio in nessun caso superiore a tre;

forma elissoidale, apice poco pronunciato con presenza di tomento, terminante con residui stilari (torcia) anch'essi tomentosi: (con una faccia laterale tendenzialmente piatta, l'altra marcatamente convessa);

pericarpo di colore marrone - avana con tendenza al rossiccio, sottile, con striature fitte rilevate e di colore piu' scuro, in numero variabile 25 - 30 (facilmente distaccabile dall'episperma);

episperma di colore nocciola camosciato, poco invaginato e che si separa facilmente dal seme;

cicatrice ilare (base) di forma ellittica che tende al rettangolare con dimensioni tali da non debordare sulle facce laterali, generalmente piatta e di colore piu' chiaro del pericarpo, con residua pelosita' al contorno;

raggiatura stellare medio-grande, evidente, i raggi arrivano fin quasi alla linea di contorno;

pezzatura medio-grossa: non piu' di 85 frutti/kg, con tolleranza non superiore al 10% del numero di frutti per kg;

il seme, uno per frutto, presenta polpa bianca o bianco-crema, croccante e di gradevole sapore dolce con superficie quasi priva di solcature; limitati i frutti con seme diviso (settato) che non devono essere superiori al 10% come non sono ammessi difetti interni ed esterni maggiori del 10% (frutti bacati, ammuffiti, attaccati dal nerume).

Art. 3.

Delimitazione area di produzione

La zona di produzione del «MARRONE DELLA VALLE DI SUSA» comprende l'intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Torino: Almese, Avigliana, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Chianocco, Chiomonte, Chiusa San Michele...

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