COMUNICATO - Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Ricotta Romana»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Ricotta Romana», registrata con regolamento (CE) n. 737 del 13 maggio 2005, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dal Consorzio di tutela Ricotta Romana con sede in via R. Lanciani, 38 - 00162 Roma.

Considerato che l'istanza di modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. «Ricotta Romana» riguarda in particolare alcuni parametri del prodotto all'atto dell'immissione al consumo.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico;

Considerato altresi' che l'art. 9 del regolamento (CE) 510/2006 prevede la possibilita', da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere favorevole della regione Lazio circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Ricotta Romana» cosi' come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

Disciplinare di produzione denominazione di origine protetta «Ricotta

Romana»

Art. 1.

Denominazione e sua tutela

La Denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Ricotta Romana» e' riservata esclusivamente a quel prodotto caseario, rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo la «Ricotta Romana» presenta le seguenti caratteristiche:

prodotto: fresco;

pasta: bianca, a struttura grumosa;

sapore: dolciastro di latte;

pezzatura: fino a 2 kg;

contenuto lipidico: minimo 40% sulla materia secca.

Art. 3.

Delimitazione dell'area di produzione

Il siero deve essere ottenuto da latte intero di pecora proveniente dal territorio della regione Lazio. Le operazioni di lavorazione-trasformazione e di condizionamento dello stesso in «Ricotta Romana» devono avvenire nel solo territorio della regione Lazio, come meglio individuato dalla cartografia allegata al fine di garantire la tracciabilita' ed assicurare i controlli.

Art. 4.

Elementi comprovanti che il prodotto e' originario della zona geografica di cui all'art. 3

Gli elementi che comprovano l'origine del prodotto sono costituiti da:

1) riferimenti storici, che risalgono a tempi antichissimi:

M.P. Catone raccolse le norme che regolano l'usufrutto della pastorizia nella Roma repubblicana. Il latte di pecora aveva tre destinazioni: religiosa/sacrificale; alimentare come bevanda; trasformazione in formaggi di pecora freschi e stagionati e l'utilizzo del siero residuo per ottenere la ricotta;

Galeno al cap. XVII del libro degli alimenti «Della natura et vertu di cibi» (1572), precisa «cio' che presso Galeno ed i Greci era detto oxygala e' cio' che noi, ora chiamiamo ricotta»;

Mario Vizzardi, nel suo libro «Formaggi italiani», sostiene che la ricotta sia originaria della agro romano e la sua diffusione si deve a S. Francesco d'Assisi, il quale trovandosi nel 1223 in una localita' laziale per la realizzazione di un presepio, insegno' ai pastori l'arte di produrre la ricotta;

Columella, nel VII capitolo del «De re rustica», descrive le tecniche casearie della ricotta;

Ercole Metalli, in «Usi e costumi della campagna romana», anno 1903, parlando dei pecorari riporta «... Pongono poi nuovamente la caldaia...

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