COMUNICATO - Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Patata di Bologna» (11A14378)

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Patata di Bologna», registrata con regolamento (CE) n. 228/10 della Commissione del 18 marzo 2010.

Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio Patata di Bologna DOP, Via Tosarelli n. 155 - 40055 Villanova di Castenaso (BO), soggetto non riconosciuto ai sensi dell'art.14 della legge n. 526/99.

Considerato che il decreto ministeriale n. 5442 del 21 maggio 2007, recante la procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, prevede all'art. 9 che la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o IGP possa essere presentata dal relativo Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della citata normativa o, in assenza, sottoscritta da un gruppo di produttori immessi nel sistema dei controlli che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata/certificata, nonche' una percentuale pari almeno al 30% delle imprese coinvolte nella produzione e dai riscontri effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Emilia Romagna e' risultato che la richiesta presentata dal Consorzio Patata di Bologna DOP soddisfi tale condizione.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresi', che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Emilia Romagna, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Patata di Bologna», cosi' come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare e della qualita' - SAQ VII, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione Europea.

Allegato

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOP «Patata di Bologna»

Art. 1.

La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Patata di Bologna» e' riservata alla patata che risponde ai requisiti stabiliti nel seguente Disciplinare di produzione.

La D.O.P., «Patata di Bologna», identifica il tubero che risponde per caratteristiche fisiche, organolettiche ed area di produzione a quanto descritto nel Disciplinare di seguito riportato.

Art. 2.

La varieta' utilizzata per la produzione della «Patata di Bologna» DOP e' la varieta' Primura, con tuberi di forma ovale - allungata e con un buon contenuto di sostanza secca. I tuberi devono essere dotati di una polpa particolarmente serbevole, tendenzialmente non farinosa, idonea a molteplici utilizzi culinari come il fritto, la cottura a vapore e al forno.

Dal punto di vista morfologico le piante devono avere uno sviluppo vegetativo non eccessivo, con steli procombenti di grossezza normale, le foglie devono essere grandi di colore verde chiaro e mostrare una fioritura media.

I tuberi devono avere una forma prevalentemente ovale-allungata, regolare, con polpa consistente, di colore variabile dal bianco al giallo paglierino, buccia liscia e con la tradizionale tonalita' chiara, caratteristica fornita dalla composizione dei suoli di coltivazione.

Dal punto di vista organolettico-qualitativo, la tipologia della patata di Bologna ha tradizionalmente un contenuto medio di sostanza secca e una buona consistenza della polpa, che la rendono particolarmente idonea a tutti gli usi, grazie anche alla sua buona presenza sul piatto.

Il gusto tipico ma non troppo pronunciato e la sua buona conservabilita', ottenuti grazie alla produzione in terreni vocati ed all'applicazione di tecniche agronomiche legate alla tradizione, ne fanno ancora oggi il riferimento ottimale per il mercato.

Art. 3.

La patata, per avvalersi della DOP deve essere prodotta esclusivamente da aziende agricole, condizionata e confezionata da imprese tutte situate nella provincia di Bologna cio' perche' la «Patata di Bologna» DOP presenta elevate caratteristiche...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT