COMUNICATO - Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pane di Altamura»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pane di Altamura», registrata con regolamento (CE) n. 1291 del 18 luglio 2003;

Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Pane di Altamura DOP con sede in corso Umberto I, 5 - 70022 Altamura (Bari) e che il predetto consorzio e' l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico;

Considerato altresi' che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilita', da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate;

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere favorevole della regione Puglia circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della DOP «Pane di Altamura» cosi' come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

Allegato

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «PANE DI ALTAMURA».

Art. 1.

La denominazione d'origine protetta «Pane di Altamura» e' riservata al pane che risponde ai requisiti e alle condizioni poste dal regolamento CEE n. 2081/92 e alle prescrizioni imposte dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine protetta «Pane di Altamura» e' propria del pane ottenuto mediante l'antico sistema di lavorazione (a lievito madre o pasta acida-sale marino-acqua) e dall'impiego di semole rimacinate di varieta' di grano duro coltivato nei territori dei comuni della Murgia nord-occidentale indicati all'art. 5 e specificati nell'allegata cartina geografica.

Art. 3.

La zona di produzione del «Pane di Altamura» comprende i territori dei comuni di Altamura, Gravina di Puglia, Poggiorsini, Spinazzola, Minervino Murge, individuati all'art. 5...

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