COMUNICATO - Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Carciofo spinoso di Sardegna»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Carciofo Spinoso di Sardegna» come denominazione di origine protetta, ai sensi del reg. (CE) 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dal Consorzio per la Tutela della D.O.P. Carciofo Spinoso di Sardegna con sede in Villasor 09030 (CA) via Felice Serra n. 100, acquisito inoltre il parere della Regione Sardegna, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione e' utilizzato il «Carciofo Spinoso di Sardegna» DOP, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo, in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione di origine, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione di origine protetta certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione d'origine protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P., riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione d'origine protetta. In assenza di un Consorzio di Tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAAF in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del Reg. CE 510/2006.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA

CARCIOFO SPINOSO DI SARDEGNA

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione d'Origine protetta (D.O.P.) «Carciofo Spinoso di Sardegna» e' riservata ai carciofi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

Il «Carciofo spinoso di Sardegna» proviene da coltivazioni dell'ecotipo locale «Spinoso Sardo» riconducibili alla specie botanica «Cynara scolymus» e si caratterizza per le peculiarita' morfologiche indicate di seguito:

pianta poliennale rizomatosa di taglia media con inserzione del capolino principale ad un'altezza che varia dai 45 ai 70 cm, portamento assurgente, attitudine pollonifera elevata, produzione scalare;

foglia di colore verde spinescente di dimensioni medie ed eterofillia elevata che si manifesta con la presenza di numerose foglie a lamina intera ed altre foglie lobate o piu' frequentemente pennatosette;

capolino conico allungato, mediamente compatto, con altezza minima di 6 cm e diametro compreso tra 6 e 13 cm, brattee esterne di colore verde con ampie sfumature violetto-brunastre, grandi, allungate, ad apice appuntito terminante con una spina gialla; brattee interne di colore giallo paglierino con venature violette; peduncolo di lunghezza tra i 10 ed i 40 cm (come da deroga concessa con Reg. CE n. 1466/2003) e spessore medio tra 1 e 3,5 cm.

Il «carciofo spinoso di Sardegna» DOP deve possedere le seguenti caratteristiche:

Fisiche:

forma: capolino conico allungato mediamente compatto;

colore: verde con ampie sfumature violetto-brunastre;

presenza di spine di colore giallo nelle brattee;

struttura del gambo: parte interna poco fibrosa, tenera ed edibile;

parte edibile: non inferiore al 30 % del peso del capolino fresco.

Chimiche:

contenuto in carboidrati non inferiore a 2,5 g su 100 g di sostanza fresca;

contenuto in polifenoli non inferiore a 50 mg in 100 g di sostanza fresca;

Sodio non superiore a 0,125 g su 100 g di sostanza fresca;

ferro non inferiore a 0,45 mg su 100 g di sostanza fresca.

Organolettiche:

profumo: intenso di cardo e floreale;

consistenza: alla base le brattee sono carnose e allo stesso tempo tenere e croccanti;

gusto: corposo con equilibrata sintesi di amarognolo e dolciastro per la presenza di derivati polifenolici e cinarina;

astringenza: la presenza dei tannini, componenti naturali del carciofo, e' poco avvertita in quanto controbilanciata da sensazioni prevalenti di dolce, derivanti dalla presenza...

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